La comunicazione indirizzata al lavoratore sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo, laddove questi rifiuti di ricevere la busta contenente la sanzione, si perfeziona con la lettura del provvedimento disciplinare da parte del datore o di un suo delegato.
Nota a Cass. 14 marzo 2019, n. 7306
Arturo Serra
Qualora il lavoratore rifiuti di ricevere la comunicazione “a mano” della sanzione disciplinare irrogatagli dal datore di lavoro, quest’ultimo o un suo delegato sono tenuti, al fine di garantire il perfezionamento del provvedimento, a dare lettura di tale comunicazione al lavoratore.
Come noto, sussiste l’obbligo in capo al lavoratore subordinato di ricevere sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti del rapporto di lavoro. Sicché, il rifiuto del prestatore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di ricevere tale atto comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell’art. 1335 c.c., a quello che in quel momento, era l’indirizzo del destinatario stesso (ex plurimis, Cass. n. 23503/2017). Tuttavia la Suprema Corte con la sentenza n. 7306 in commento ha sancito che sussiste un ulteriore onere in capo al datore di lavoro, ovvero quello di eseguire (anche per il tramite di un suo delegato) la lettura del provvedimento irrogato al lavoratore laddove questi rifiuti la consegna della busta contenente la sanzione, così da garantire l’effettiva cognizione del suo contenuto.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva irrogato un provvedimento disciplinare al lavoratore sul luogo di lavoro, il quale, appunto, si era rifiutato di ricevere la busta contenente la sanzione. Il comportamento negligente del datore si era configurato laddove costui non si era premurato di eseguire la lettura della contestazione disciplinare di cui sopra. Difatti, dalle dichiarazioni rese da vari testimoni, dal fatto che la busta indirizzata al lavoratore fosse sigillata e dalla ulteriore circostanza dell’invio tramite posta della medesima comunicazione presso l’indirizzo di residenza del lavoratore, era evidente l’omissione del datore all’obbligo di garantire il perfezionamento del provvedimento.
Il principio di diritto che si ricava dalla sentenza in esame è che il datore di lavoro, al fine di garantire la corretta ricezione del provvedimento indirizzato al lavoratore, non deve limitarsi alla semplice consegna materiale della comunicazione ma, qualora questi rifiuti di riceverla, dovrà darne lettura, così da garantire l’effettivo perfezionamento della comunicazione, in ossequio alla previsione normativa sancita dall’art. 1335 c.c.