I limiti di spesa per il personale delle amministrazioni derivanti dal D.L. n. 78/2010 si applicano a tutti i soggetti il cui bilancio è iscritto nel conto economico dello Stato, incluse le società con forma giuridica privata ma con capitale a maggioranza pubblico.
Nota a Cass. 4 marzo 2019 n. 6264
Gennaro Ilias Vigliotti
La congiuntura economica sfavorevole che ha interessato l’Italia a partire dall’anno 2010 ha costretto il Parlamento al varo di diverse misure volte al contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento alle risorse per il personale. In quest’ottica, è stato approvato il D.L. n. 78/2010, il quale ha disposto il blocco triennale delle progressioni automatiche e degli aumenti salariali per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed iscritte al bilancio dello Stato.
In particolare, l’art. 9 del predetto D.L. (convertito in L. n. 122/2010) ha previsto che “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”.
L’applicazione della regola appena citata ha generato numerose questioni applicative nella pratica della sua adozione. Nello specifico, sono sorte diverse controversie con riferimento all’eventuale estensione del blocco salariale anche ai dipendenti di quei soggetti giuridici che, pur non qualificabili formalmente come amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, co. 2, D.LGS. n. 165/2001 (c.d. “Testo Unico del pubblico impiego”), prime fra tutte le c.d. “società in house”, ossia quegli enti di diritto privato il cui capitale sia integralmente detenuto da amministrazioni pubbliche in senso tradizionale.
Tra queste società rientra anche l’A.n.a.s. s.p.a., soggetto giuridico partecipato dallo Stato al 100% facente parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione e, come tale, sottoposto ad un vincolo pubblicistico nella sua organizzazione.
A seguito di apposita circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (23 dicembre 2010, n. 40), con la quale si è ritenuto applicabile il disposto del D.L. n. 78/2010 a tutti i soggetti inseriti nell’elenco Istat per il conto economico consolidato pubblico, l’A.n.a.s. aveva disposto il congelamento degli scatti di anzianità a tutti i suoi dipendenti per il triennio 2011/2013. Avverso tale provvedimento avevano proposto ricorso al giudice del lavoro diversi lavoratori dell’azienda pubblica, lamentando l’erronea interpretazione delle norme sul blocco salariale nella parte in cui queste si riferivano chiaramente alle sole amministrazioni pubbliche ai sensi del D.LGS. n. 165/2001, tra le quali non può annoverarsi l’A.n.a.s. s.p.a. in quanto società di capitali.
Ebbene, i giudici di primo e secondo grado avevano dato ragione ai dipendenti, riconoscendo l’illegittimità del provvedimento con cui si era proceduto al congelamento degli scatti di anzianità. La Cassazione, però, nella recente sentenza 4 marzo 2019, n. 6264 ha affermato che le disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2010, in quanto indirizzare al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, intesi come espressione diretta del principio di economicità e del pubblico interesse al risparmio della spesa pubblica, non possono che applicarsi anche a quei soggetti giuridici di diritto privato, come A.n.a.s. s.p.a., i quali presentino assetto capitale a controllo maggioritario o esclusivo pubblico, con la conseguenza di imporre una loro considerazione, in materia contabile, del tutto parificata a quella della amministrazioni pubbliche in senso stretto. Del resto – fanno notare i giudici di legittimità – “a livello interpretativo, laddove il d.l. n. 78/2010 utilizza la locuzione, ampia e onnicomprensiva, amministrazioni pubbliche inserite nel contro economico consolidato della pubblica amministrazione, il riferimento nominalistico riguarda tutti gli enti e i soggetti inseriti negli elenchi redatti […] dall’Istat […]. Una diversa lettura renderebbe, da un lato, priva di giustificazione razionale l’applicazione del congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità solo a determinate categorie di dipendenti, contraddicendo la ratio complessiva dell’intervento legislativo e, dall’altro, di non chiara applicazione il principio, di portata generale […], che impone l’invarianza dei trattamenti retributivi per tutti i dipendenti per il triennio 2011-2013 rispetto al trattamento economico complessivo ordinariamente spettante nell’anno 2010”.
Ai dipendenti di A.n.a.s. s.p.a., dunque, non spettano le differenze retributive per gli scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva e congelati, ai sensi del D.L. n. 78/2010, per tutto il triennio 2011/2013.