Per avere diritto alla pensione di anzianità l’avvocato deve cancellarsi dall’albo anche per l’accesso alla pensione di anzianità richiesta attraverso totalizzazione di periodi assicurativi presso l’INPS.
Nota a Cass. 25 gennaio 2019, n. 2225
Alfonso Tagliamonte
Per ottenere dalla Cassa Forense l’accesso alla pensione di anzianità, con computo, attraverso totalizzazione, di periodi assicurativi presso l’INPS, è necessaria non solo un’anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa Forense di almeno 35 anni, ma anche la cancellazione dagli Albi di avvocato e procuratore. Pertanto, il legale che, sebbene abbia maturato i requisiti assicurativi e contributivi grazie alla totalizzazione dei contributi Inps, non ha provveduto alla cancellazione dall’albo professionale, non ha diritto alla pensione di anzianità.
È questo l’orientamento confermato dalla Corte di Cassazione (25 gennaio 2019, n. 2225/2019) che si è pronunciata in merito al ricorso di un avvocato che aveva agito nei confronti della Cassa per ottenere la pensione di anzianità, avendo maturato il requisito assicurativo e contributivo mediante totalizzazione della contribuzione versata presso l’INPS con gli anni di contribuzione alla Cassa, pur non essendosi cancellato dall’Albo professionale. Il professionista censurava la sentenza della Corte territoriale (App. Brescia 21 settembre 2012) che aveva ritenuto necessario il requisito della cancellazione dall’Albo sia nel caso di pensione di anzianità erogata dalla Cassa in forza dei soli contributi versati presso la stessa, sia nel caso di pensione di anzianità erogata (ai sensi del D.LGS. n. 42/2006) a seguito di totalizzazione di contributi versati presso diverse gestioni previdenziali.
Nello specifico, le diverse prospettazioni sottoposte al giudizio della Cassazione erano così supportate: la Cassa riteneva che dovessero prevalere i requisiti generali per l’accesso alle prestazioni della Cassa Forense, da interpretarsi restrittivamente soprattutto nelle ipotesi di accesso alla pensione anche mediante la totalizzazione (con un maggior sacrificio da parte della Cassa professionale); il legale, invece, muovendo dalla supposta violazione dell’art. 1, co. 2, D.LGS. n. 42/2006 (che disciplina la totalizzazione), riteneva non necessario il requisito della cancellazione dall’albo in presenza di pensione erogata ai sensi di tale norma, stante l’abrogazione tacita dell’art. 3, L. n. 576/1980 a seguito dell’entrata in vigore della riforma delle pensioni di cui alla L. n. 335/1995 (art. 1, co. 25 e ss.) e dell’armonizzazione alle pensioni di anzianità a carico dell’AGO, quanto ai requisiti per l’accesso, dei pensionamenti anticipati di anzianità a carico degli enti previdenziali privatizzati (come la cassa Forense).
La Cassazione, a seguito di una ricostruzione storico-sistematica della totalizzazione, ha ritenuto che (alla luce del disposto dell’art. 1, co. 3, D.LGS. n. 148/1997), la disciplina dell’istituto non abbia modificato le regole di erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianità proprie di ogni singolo ordinamento interessato dalla totalizzazione contributiva, avendo solo offerto la possibilità di valorizzare, effettivamente, tutti i contributi versati dal lavoratore nel corso della intera vita lavorativa per conseguire il diritto a pensione o ad una pensione più elevata.
In base all’art. 3, L. n. 576/1980, “la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente”. Pertanto, la cancellazione dagli Albi di avvocato e di procuratore concorre a integrare, con la prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di almeno trentacinque anni, la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità a carico della Cassa medesima (v. anche Cass. n. 29780/2017).
E, in difetto di qualsiasi abrogazione, deroga o modifica, la disposizione di cui all’art. 3, L. n. 576/1980 – all’esito della sentenza di parziale accoglimento della Corte costituzionale (n. 73/1992), che prevede la cancellazione dall’albo professionale degli avvocati e procuratori, quale requisito per l’accesso alla pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense – è rimasta immutata.