La condotta colposa del lavoratore non esclude il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei confronti del datore.
Nota a Cass. (Ord.) 19 marzo 2019, n. 7649
Fabio Iacobone
Nel rapporto di lavoro subordinato, l’ambito della tutela assicurativa (INAIL) è delimitato dal c.d. rischio elettivo. Esso, con riferimento al comportamento del lavoratore:
a) riguarda “tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria” del prestatore: si tratta, cioè, di un atto “diretto alla soddisfazione di impulsi meramente personali” (così, Cass. n. 15047/2007)
b) “è la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali” del lavoratore. Si tratta, in particolare, di un “atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive” (Cass. n. 15047/2007, cit.)
c) è indipendente dall’attività lavorativa, trattandosi di un rischio generato da un’attività che non ha rapporto con lo svolgimento di tale attività o esorbita in modo irrazionale dai limiti di essa (v., da ultimo, Cass. n. 17917/2017). Manca, dunque, un nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Lo afferma la Corte di Cassazione (ord. 19 marzo 2019, n. 7649) la quale precisa che la condotta colposa del lavoratore, da una parte, può “ridurre oppure esimere, se esclusiva, la responsabilità dell’imprenditore, escludendo il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, così come il diritto dell’INAIL di esercitare l’azione di regresso nei confronti del datore”; mentre, dall’altra, non comporta di per sè l’esclusione dell’operatività dell’indennizzo sociale previsto dall’assicurazione gestita dall’INAIL. Questa, infatti, persegue lo scopo (in linea con gli artt. 32 e 38 Cost.) di tutelare il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (anche derivante da colpa) e di “garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate” (v. Cass. n. 17917/20/7, cit.).
L’assicurazione INAIL copre, dunque, tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta “in occasione di lavoro” che cagionino un’inabilità al lavoro superiore a tre giorni. E, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nella nozione di “occasione di lavoro” rientrano “tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo” (v. Cass. n. 6/2015).
Nella fattispecie, i giudici di legittimità hanno escluso la ricorrenza di un rischio elettivo nel caso di un dipendente che, dovendo ispezionare le valvole di alcune vasche di decantaggio, invece di seguire il normale percorso, era entrato in un cantiere terzo, dal quale era possibile visionare le suddette valvole e dove aveva subìto un infortunio, cadendo in una cisterna mentre svolgeva i propri compiti. Secondo la Corte, in tale ipotesi, la colpa del dipendente può escludere la responsabilità del datore di lavoro, ma non il rischio derivante dalla “occasione di lavoro”.