Alla luce del principio di derivazione rafforzata è consentito portare in deduzione dal reddito d’impresa il totale delle somme accertate a titolo di contributi INPS e assicurazioni INAIL.
Nota a AdE Risposta 5 dicembre 2018, n. 102
Francesco Palladino
La Risposta n. 102/2018 dell’Agenzia delle entrate trae origine da un quesito posto da una società di capitali che, con riferimento a somme intimate dall’Ispettorato del Lavoro a titolo di maggiori contributi INPS e INAIL, chiedeva all’Amministrazione finanziaria se vi fosse la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa tali componenti negativi (i.e. maggiori contributi INPS e INAIL) sulla scorta di un’interpretazione analogica.
In particolare, l’istante riteneva che: “siccome l’art. 99 stabilisce che in caso di accertamento da parte di enti pubblici ciò che viene accertato, relativamente alle imposte deducibili, dovrebbe essere portato in deduzione, […] analogicamente la stessa condizione dovrebbe valere per i maggiori contributi accertati da enti pubblici, in questo caso Inps e Inail ”.
L’Agenzia delle entrate chiarisce innanzitutto che gli oneri de quibus non possono essere ricondotti nell’ambito di applicazione dell’art. 99 TUIR, trattandosi nella specie di oneri contributivi e non di imposte e ciò, a parere dell’Ufficio, vale anche ove tali oneri derivino da atti di accertamento degli enti INPS e INAIL.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle entrate, la loro deducibilità non è per questo esclusa, in quanto essa risulta comunque ammessa dall’ordinamento tributario: per l’Agenzia delle entrate si perviene a tale conclusione alla luce già del principio di derivazione rafforzata sancito dall’art. 83, co. 1, TUIR, secondo cui i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili valgono in deroga alle disposizioni del TUIR afferenti alla determinazione della base imponibile IRES.
Ne consegue che, in attuazione di tale principio, si può, anzi si deve, dare piena rilevanza fiscale alle voci del bilancio redatto in base ai principi contabili implementati dagli organismi di contabilità di riferimento (OIC e IASB). Ne deriva pertanto, per l’Agenza delle entrate, che la qualificazione (onere di conto economico) e l’imputazione temporale (periodo d’imposta 2017) adottate, coerentemente con quanto previsto dai principi adottabili applicabili al caso concreto, dalla società istante in relazione al componente di reddito di cui si discute, debbano trovare pieno riconoscimento fiscale. La quota di maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL, accertati per anni pregressi, deve, dunque, ritenersi deducibile ai fini IRES.