Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio subito dal dipendente a causa dell’inadeguatezza del motociclo aziendale.
Nota a Cass. ord. 22 marzo 2019, n. 8208
Sonia Gioia
In materia di obblighi di protezione, il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza e la tutela delle condizioni di lavoro, adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare l’integrità fisica e la personalità del lavoratore. La responsabilità che ne deriva è di carattere contrattuale, in quanto non dipende dal “mero verificarsi dell’evento dannoso in connessione all’espletamento della prestazione lavorativa”, ma è direttamente collegata alla violazione degli obblighi scaturenti dall’art. 2087 c.c.
L’affermazione è della Corte di Cassazione (ord. 22 marzo 2019, n. 8208), la quale conferma la sentenza di merito che aveva condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno subito da una propria dipendente per non averla dotata di un mezzo idoneo alle percorrenze richieste. Nello specifico, la lavoratrice, nell’espletamento delle funzioni di portalettere, era caduta dal motociclo (riportando l’amputazione della falange ungueale del IV dito) a causa delle peculiari caratteristiche delle sedi stradali non asfaltate e particolarmente sconnesse.
La società, secondo i giudici, avrebbe dovuto fornire al prestatore un mezzo idoneo alla percorrenza di tali itinerari, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità datoriale, che il motoveicolo fosse omologato e a prescindere dal fatto che altri dipendenti, operanti nella medesima zona, non avessero avvisato la società delle condizioni del manto stradale.
Ciò in virtù degli obblighi di protezione di cui all’art. 2087 c.c., la cui violazione “non prefigura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento” (Cass. n. 26495/2018; Cass. n. 24742/2018; Cass. n. 18626/2013).
In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 2087 c.c., che integra e inserisce, ex lege, nel contratto individuale l’obbligo di sicurezza, l’impresa è tenuta a predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare la integrità psicofisica del dipendente nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, della particolarità dell’impiego e della possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
L’obbligo concerne non solo le misure specificamente dettate dalla legge ma anche quelle suggerite da conoscenze sperimentali e tecniche nonché dagli standards di sicurezza normalmente osservati, idonei ad evitare l’evento dannoso.