Il termine di decadenza di impugnazione di sei mesi decorre dalla data di deposito in cancelleria della sentenza.

Nota a Cass. (ord.) 1 aprile 2019, n. 9029

Valerio Di Bello

Nell’ipotesi di redazione della sentenza in formato elettronico, “la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. “lungo” di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati” (Cass. n. 24891/2018).

Tale principio è ora ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 1 aprile 2019, n. 9029) la quale, respingendo un ricorso tardivo ex art. 327 c.p.c., richiama quanto sancito dalle S.U. (10 agosto 2012, n. 13794) secondo le quali dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo è consegnato ufficialmente in cancelleria (art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.), oppure viene trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (DLGS. n. 82/2005, art. 48), si completa e si esterna il procedimento della decisione. Inoltre, dalla relativa data: a) la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l’ha pronunziata; b) la stessa è legalmente nota a tutti; c) inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all’art. 327, co. 1, c.p.c.; d) la decisione produce tutti i suoi effetti giuridici.

Al di fuori di tale ambito, “si applica la regola secondo cui il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione” (Cass. S.U. n. 18569/2016).

I giudici precisano inoltre che l’attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del co. 2, dell’art. 133 c.p.c., dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico con efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c.; e la pubblicazione della decisione si ha con l’attestazione del cancelliere, mediante la quale la sentenza diviene ostensibile agli interessati: mentre la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria (v. art. 45, co.1, lett. b), DL.n. 90/2014) non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Tardività del ricorso ex art. 327 c.p.c.
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