l termini di impugnazione previsti dal Collegato Lavoro con riferimento al trasferimento d’azienda non si applicano al lavoratore che invochi la prosecuzione del rapporto alle dipendenze della cessionaria.
Nota a Cass., 8 aprile 2019, n. 9750
Giuseppe Catanzaro
Il Collegato Lavoro (L. n. 183/2010) ha esteso la disciplina prevista in tema di impugnazione del licenziamento anche ad altre fattispecie.
Ai sensi dell’art. 32, co. 4, lett. c, della legge citata, il termine di impugnazione stragiudiziale di 60 giorni e il successivo termine di impugnazione giudiziale di 180 giorni, si applicano anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data del trasferimento.
Tuttavia, detti termini di impugnazione si applicano solo nell’ipotesi in cui il lavoratore intenda contestare il trasferimento all’azienda cedente e non operano invece nel caso la cessione del contratto venga fatta valere nei confronti della cessionaria.
Questo è l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9750 dell’8 aprile 2019.
Nella specie, una lavoratrice agiva al fine di sentir dichiarare – a seguito di un trasferimento d’azienda – l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società cessionaria.
Nei gradi di merito, il ricorso veniva respinto sulla base della mancata impugnazione del trasferimento nei termini di decadenza sopra evidenziati.
La Suprema Corte, ribaltando tali pronunce, ha accolto le richieste della lavoratrice, evidenziando come nel caso in esame non fosse necessario procedere all’impugnazione del trasferimento, poiché la ricorrente non contestava il trasferimento d’azienda ma ne rilevava la sussistenza.
Diversa è l’ipotesi in cui il lavoratore intenda contestare la cessione del rapporto di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda, fattispecie in cui è necessario rispettare i termini di impugnazione previsti ai sensi del Collegato Lavoro.
Pertanto, il lavoratore che intenda semplicemente fare accertare il trasferimento e dunque la prosecuzione del rapporto nei confronti della società cessionaria non incontra alcun termine di decadenza.