Il contratto collettivo dei dipendenti dell’Ente per le strade italiano prevede uno speciale strumento di sostegno dedicato esclusivamente a quelle famiglie in cui un componente, ex dipendente, sia deceduto o sia stato costretto al congedo per inabilità permanente ed a causa del servizio svolto.
Nota a Cass. 11 marzo 2019, n. 6946
Gennaro Ilias Vigliotti
La disciplina collettiva dei rapporti di lavoro alle dipendenze di A.N.A.S. S.p.a., la società a partecipazione pubblica che si occupa della gestione dei principali servizi di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade nazionali e delle autostrade del territorio italiano, è contenuta in contratti appositamente dedicati ai soli dipendenti di tale ente. Queste norme prevedono alcune regole particolari, come nel caso dell’art. 12, co. 6, del CCNL 2002/2005, il quale dispone che “Il coniuge o il figlio del dipendente deceduto o dichiarato inabile totale e permanentemente per cause di servizio ha diritto di essere assunto dall’ANAS. In caso di decesso per causa di servizio, l’assunzione avverrà a seguito del rilascio di opportuna dichiarazione da parte del dirigente competente e, comunque, non oltre 60 giorni dal decesso”. Si tratta chiaramente di una disposizione di favore, intesa a agevolare il gravoso peso della perdita o della malattia di un familiare per causa di servizio nei nuclei di appartenenza di ex dipendenti dell’azienda.
La norma è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale, con la sentenza n. 6946 dell’11 marzo 2019, ha deciso il caso del ricorso inoltrato dalla figlia di un ex lavoratore di A.N.A.S. la quale chiedeva la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lei e l’azienda sul presupposto di essere la figlia di un dipendente dichiarato totalmente e in modo permanente inabile al lavoro per causa di servizio, proprio ai sensi del summenzionato art. 12.
Durante la fase di merito, il Tribunale e la Corte d’Appello avevano osservato come la disposizione collettiva vada interpretata nel senso che il beneficio in questione possa operare esclusivamente in caso di cessazione del rapporto del dipendente, oltre che per decesso, per sopravvenuta inabilità totale e permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto stesso e che, pertanto, esso non possa trovare riconoscimento nel caso in cui – come nella specie – il dipendente sia stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età. Né, in senso diverso, poteva rilevare, secondo i giudici di merito, la precedente domanda di pensionamento del padre della ricorrente perché volta semplicemente a ottenere il collocamento a riposo in quanto “non idoneo” e non già espressamente volta all’attivazione della procedura per l’accertamento della causa di servizio, accertamento che peraltro risultava anche compiuto da organo incompetente. Il ricorso, dunque, veniva respinto in toto.
La ricorrente aveva dunque proposito ricorso in Cassazione, evidenziando che l’esclusione dell’operatività della disposizione collettiva era erronea in quanto il padre della ricorrente era sì stato posto in quiescenza per sopraggiunti limiti di età, ma la domanda tendente ad ottenere il riconoscimento dell’inabilità totale e permanente al lavoro era stata formulata nella vigenza del rapporto di lavoro, con la conseguenza che gli effetti del riconoscimento retroagivano al momento della sua proposizione. Il padre della ricorrente, dunque, doveva essere considerato in pensione per inabilità da lavoro e non per limiti di età.
La Cassazione, ribadendo che la questione sottoposta in realtà atteneva al merito della controversia più che alla legittimità delle sentenze impugnate, ha comunque deciso di chiarire la portata interpretativa della norma, affermando, in linea con quanto deciso dai giudici di merito, che la norma disposta dall’art. 12, co. 6, del CCNL A.N.A.S. non può che essere interpretata nel senso di escludere categoricamente l’accesso al beneficio dell’assunzione a tempo indeterminato per i familiari di quei dipendenti che siano in congedo per ragioni diverse dalla inabilità totale e permanente per causa di servizio. La ratio della norma, che è chiaramente quella di fornire uno strumento di riconoscimento a quelle famiglie i cui appartenenti abbiano contratto patologie invalidanti a carattere permanente nell’adempimento dei doveri contrattuali nell’interesse di A.N.A.S., non consente infatti di estenderne il contenuto dispositivo ai casi in cui il congedo non sia connesso del tutto a tale particolare condizione.