Svuotare totalmente di contenuto professionale le mansioni del lavoratore non può costituire un’alternativa al licenziamento.

 Nota a Cass. 10 aprile 2019, n. 10023

 Sonia Gioia

L’assunta impossibilità di ricevere la prestazione può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro e non già di esecuzione dello stesso in violazione dei diritti anche di rilievo costituzionale del lavoratore.

Il principio è affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 10 aprile 2019, n. 10023), la quale rileva che il datore di lavoro può legittimamente porre fine al rapporto di lavoro a fronte di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ma, se non esercita tale potestà, non può mantenere in vita un rapporto nel quale la professionalità del lavoratore sia pregiudicata dalla totale assenza di mansioni.

Quest’ultimo, infatti, in alternativa al licenziamento, può essere adibito ad altre mansioni professionalmente equivalenti – ove disponibili nella organizzazione aziendale nonché a mansioni di contenuto professionale inferiore (c.d. obbligo di repêchage).

Ma, mentre l’eventuale impossibilità di assolvere al suddetto obbligo di repêchage costituisce elemento integrativo della fattispecie del giustificato motivo oggettivo di licenziamento (v. Cass. n. 10453/2018), “la privazione totale delle mansioni, che costituisce violazione di diritti inerenti alla persona del lavoratore oggetto di tutela costituzionale non può essere invece una alternativa al licenziamento” (v. Cass. SU. n. 4063/2010, resa in una fattispecie relativa ad una “sostanziale privazione di mansioni” in un rapporto di impiego pubblico).

Come noto, l’art. 2103 c.c., come modificato dall’art. 3, D.LGS. 15 giugno 2015 n. 81, stabilisce che al lavoratore possono essere attribuite sia mansioni superiori a quelle “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” (co. 1); sia, nel caso di “modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore”…, “mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale” (co. 2).

“Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi” (co. 4).  Nei casi di cui ai co. 2 e 4, “il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa” (co. 5). Inoltre, nelle sedi di cui all’art. 2113, co. 3, “o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro” (co. 6).

Privazione totale di mansioni in alternativa al licenziamento
Tag:                                                                         
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: