Il lavoratore subordinato non ha un diritto soggettivo alla parità di trattamento in materia retributiva e quindi la circostanza che un dipendente goda di un certo beneficio economico non costituisce un titolo idoneo a giustificarne la pretesa.
Nota a Cass. (ord.) 25 marzo 2019, n. 8299
Arturo Serra
A favore del lavoratore subordinato non esiste un diritto soggettivo alla parità di trattamento (v. Corte Cost. n. 103/1989 e Cass. SU. n. 6030/1993). Pertanto, ai fini dell’accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione, l’eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, con l’attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore, non può costituire titolo per attribuire ad altro dipendente, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno.
Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 25 marzo 2019, n. 8299, che conferma App. Catania 16 novembre 2013) relativamente al ricorso di un lavoratore (con mansioni di conducente di linea) che si doleva di aver ricevuto dall’azienda, in contrasto con l’art. 36 Cost., un trattamento normativo ed economico illegittimo e inferiore, a parità di lavoro, rispetto a quello percepito dai colleghi di ruolo, e chiedeva la condanna dell’azienda stessa al pagamento delle voci retributive omesse e previste dagli accordi aziendali (incentivo di presenza, premio di produttività aziendale e indennità di vestiario).
La Corte precisa che:
– in via generale, la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost.;
– tale adeguatezza è determinata dagli elementi che concorrono alla formazione del “minimo costituzionale”; “minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa” (v. Corte Cost. n. 470/2002; Cass. n. 15896/2002). Non è quindi possibile far riferimento a singole disposizioni del ccnl che prevedano per alcuni lavoratori un trattamento differente rispetto a quello previsto per gli altri (v. Cass. n 132/2002 a proposito di un ccnl che esclude una voce retributiva per i nuovi assunti).