Il dipendente può rifiutare il trasferimento qualora non sia motivato da comprovate esigenze aziendali.
Nota a Cass. 23 aprile 2019, n. 11180
Sonia Gioia
“L’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento di nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie”. Resta salva la facoltà dell’imprenditore di disporre il trasferimento del prestatore ad altra unità produttiva, a condizione che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali è legittimo il rifiuto del lavoratore di assumere servizio in una sede diversa da quella originaria.
L’affermazione è della Corte di Cassazione (23 aprile 2019, n. 11180), la quale, confermando la pronuncia di merito (App. Roma n. 5488/2016), ha accertato l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice che si era rifiutata di presentarsi presso la nuova di sede di lavoro. In particolare, la società datrice, in ottemperanza ad un ordine giudiziale di riassunzione conseguente alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, aveva trasferito la dipendente presso una sede diversa da quella originaria, sul presupposto che in quest’ultima non vi fossero più posti disponibili.
In merito, la Cassazione ha, più volte, precisato che l’ordine giudiziale di riammissione implica la riassunzione del prestatore nel precedente posto di lavoro, a meno che non sussistano comprovate, oggettive esigenze aziendali, tali da giustificare il trasferimento (cfr. Cass. n. 19095/2013, Cass. n. 11927/2013).
Nel caso di specie, non avendo la società datrice di lavoro fornito la prova di simili esigenze imprenditoriali (non è stata, infatti, ritenuta sufficiente “la produzione di un tabulato che riportava un elenco dei comuni, asseritamente privi di posti disponibili, in quanto ‘eccedentari’ per copertura di posti superiore al 109%”, come disposto dall’accordo sindacale 29 luglio 2004, stipulato tra Poste Italiane e le organizzazioni sindacali), la Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento della dipendente che non si era presentata nel posto di lavoro cui era stata ingiustificatamente trasferita. La condotta della lavoratrice è stata, pertanto, considerata una legittima reazione ad un duplice inadempimento del datore di lavoro: di ripristino del rapporto e di riammissione in concreto nel precedente posto di lavoro o in altro di possibile trasferimento solo in caso di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.