L’uso aziendale in forza del quale venga consegnato ai dipendenti che abbiano compiuto trent’anni di servizio un orologio di una prestigiosa marca non può essere vanificato dal trasferimento del ramo d’azienda presso il quale operano i lavoratori.

Nota a Corte di Cassazione 28 febbraio 2019, n. 5987

Maria Novella Bettini

La maturazione di un diritto per effetto di un uso aziendale non perde i suoi connotati se l’azienda presso la quale il medesimo uso era applicato viene ceduta ad altra società che non abbia mai applicato l’uso in questione.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 28 febbraio 2019, n. 5987 – che conferma App. Torino n. 897/2014) relativamente al ricorso di un lavoratore (assunto da Fiat Spa) che, in seguito a trasferimento d’azienda, aveva continuato a lavorare senza soluzione di continuità per le società che si erano succedute nella titolarità del ramo d’azienda, ma, una volta risolto il rapporto di lavoro, malgrado l’uso invalso presso le aziende del gruppo Fiat in base quale, al raggiungimento dei trenta anni di servizio, i lavoratori avevano diritto alla consegna di un orologio d’oro, non si  era visto riconoscere tale benefit. Ciò, sul presupposto che il relativo diritto si era estinto a seguito di un accordo collettivo aziendale che prevedeva il riconoscimento di un premio di esperienza sostitutivo dei trattamenti o usi applicati in precedenza in azienda (tra cui, la consegna dell’orologio).

Secondo la Società, a seguito dell’acquisto di un ramo d’azienda, la cessionaria non era tenuta a rispetto dell’uso aziendale presso il cedente, poiché, secondo la più recente giurisprudenza, “l’uso aziendale non diveniva parte integrante del contratto individuale di lavoro, modificandone il contenuto, ma operava come fonte eteronoma dello stesso al pari di ogni contratto collettivo. Di conseguenza, il diritto riconosciuto dall’uso aziendale, non concretizzatosi in una clausola più favorevole del contratto individuale, in caso di cessione di azienda, pur restando fermo il rapporto di lavoro, non sopravviveva, in quanto la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale presso la cessionaria si sostituiva per intero a quella relativa presso la parte cedente, anche se più favorevole” (Cass. 17 marzo 2010, n. 6453, MGL, 2010, 809 con nota di P. PIZZUTI, Uso aziendale: fonte esterna al contratto individuale e collegamento con l’organizzazione del lavoro; Cass. 11 luglio 2007, n. 15489, NGL, 2007, 637; Cass. 22 giugno 2006, n. 14471; Cass. 19 gennaio 2005, n. 985).

Nello specifico, la Corte, pur affermando che l’uso aziendale può essere sostituito anche in peius da altre fonti collettive (v. Cass. n. 18351/2007 e n.14606/2000) ha rilevato che:

– l’accordo aziendale modificativo non era stato ancora sottoscritto quando era maturato a favore del dipendente il diritto alla consegna dell’orologio;

– che la maturazione di un diritto per effetto di un uso aziendale non perde i suoi connotati se l’azienda presso la quale il medesimo uso era applicato viene ceduta ad altra società che di tale uso non ha mai fatto applicazione;

– e che, al pari degli altri diritti e obblighi sorti in capo alle parti del rapporto di lavoro prima del trasferimento d’azienda, anche quelli che nascono nella prassi e si consolidano in uso aziendale continuano a trovare applicazione;

Sul punto, v. Cass. n. 6453/2010, cit., per la quale “in caso di cessione d’azienda, il dipendente perde il diritto al superminimo frutto di uso aziendale. L’uso nasce da una condotta spontanea del datore ed è solo fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore: agisce sui rapporti individuali come un contratto collettivo aziendale sostituendo alle clausole collettive in vigore quelle “interne” più favorevoli. Esso, però, non incide direttamente sul contratto individuale ma resta una fonte eteronoma come ogni contratto collettivo. E dunque non sopravvive ex art. 2077 c.c. al trasferimento dell’azienda, con cui la contrattazione collettiva nazionale e aziendale del cessionario si sostituisce del tutto a quella del cedente, anche se più sfavorevole” (Nello stesso senso, Cass. 11 marzo 2010, n. 5882).

Benefit, trasferimento d’azienda e accordo aziendale
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