“La trasformazione della pensione d’invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo”. Il periodo di godimento della pensione d’invalidità, non può infatti essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità contributiva. Non è infatti applicabile alla pensione d’invalidità la diversa regola prevista dalla L. n. 222/1984, art. 1, co.10, relativo all’assegno d’invalidità, secondo la quale “i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia. A tale operazione ermeneutica ostano “la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione d’invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione d’invalidità e quella sull’assegno d’invalidità, laddove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti”. Così, Cass. ord. 8 maggio 2019, n. 12163 e la giurisprudenza consolidata. V. ad es. Cass. n. 190342015 e Cass. n.10780/2012).
A. T.