La stipula di una pluralità di contratti di somministrazione di lavoro a termine non necessita, in realtà aziendali complesse, dell’indicazione del nominativo del personale assente purché l’esigenza sostitutiva sia comunque verificabile.
Nota a Cass. (ord.) 6 febbraio 2019, n. 3463
Marta Esposito
In materia di assunzione a tempo determinato di lavoratori per ragioni di carattere sostitutivo, l’apposizione del termine deve ritenersi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (ad es. mansioni, reparto) che consentano di determinare il numero dei prestatori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, e siano tali consentire il controllo sulla effettiva sussistenza del presupposto causale.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ord. 6 febbraio 2019, n. 3463), che ha respinto il ricorso di un lavoratore volto a fare dichiarare l’illegittimità di più contratti di lavoro interinale, stipulati con due diverse agenzie di somministrazione tra il 2006 e il 2008 (trovando, ratione temporis, applicazione le previsioni di cui al D.LGS. n. 276/2003, ora abrogato), in quanto le causali ivi riportate “sostituzione di personale assente” o “sostituzione di personale assente per ferie programmate estive” sarebbero state insufficienti ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni della sostituzione.
In merito, la Suprema Corte, conformandosi all’orientamento consolidato, ha precisato che nelle situazioni aziendali complesse, ove “la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta” (Cass. n. 1577/2010), l’apposizione del termine, in mancanza dell’indicazione del nominativo della persona da sostituire, è da considerarsi legittimo se l’enunciazione dell’esigenza sostitutiva risulta integrata dall’indicazione di diversi elementi che siano tali “da consentire il controllo di una reale esigenza aziendale della temporanea assunzione, funzionale ad una specifica finalità”. Nel caso di specie, tali circostanze erano costituite dall’indicazione, nel contratto di somministrazione, della mansione e del reparto aziendale di svolgimento dell’attività (operatore di macchine presso il reparto stampaggio), nonché dalla verifica, in sede giudiziale, della corrispondenza quantitativa tra il numero di giornate di assenza del personale stabile e il numero di giornate dei lavoratori somministrati.
La Corte, poi, si è soffermata sul c.d. meccanismo di sostituzione per scorrimento, ritenuto legittimo da giurisprudenza costante (v. Cass. n. 20647/2017, annotata in questo sito da P. PIZZUTI, Sostituzione per scorrimento; Cass. 6787/2013) sul rilievo che il lavoratore a termine “non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze delle imprese”. Ciò, alla luce della facoltà dell’imprenditore, in virtù del potere autorganizzazione, di disporre, a seguito dell’assenza di un proprio dipendente, l’utilizzazione del personale, compreso il prestatore a termine, “mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima”. Nel caso di specie, l’onere probatorio circa la sussistenza di tale collegamento era stato assolto dalla parte datoriale dimostrando, attraverso fogli presenza del personale e le relative testimonianze dei dipendenti, il collegamento, seppur indiretto, tra episodi di assenze di lavoratori nel reparto di finissaggio, sostituiti dai lavoratori del reparto stampaggio, a loro volta sostituiti dal ricorrente.