Pur a fronte di un comportamento concludente, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto collettivo e l’applicazione solo di alcune sue clausole non equivalgono ad una adesione al contratto medesimo.
Nota a Cass. (ord.) 2 maggio 2019, n. 11537
Alfonso Tagliamonte
Il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia generalizzata (ossia erga omnes) e, in base al principio di libertà sindacale (di cui all’art. 39, co. 1, Cost.) ed ai principi del diritto comune (artt. 1321 e 1372 c.c.), “non può vincolare i datori di lavoro ed i lavoratori in mancanza di un loro atto di volontà (iscrizione sindacale, adesione, recepimento) idoneo a manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro tra essi intercorrente sia sottoposto alla disciplina del contratto collettivo”.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ord. 2 maggio 2019, n. 11537, che cassa parzialmente App. Salerno n. 632/2014) la quale, in linea con la giurisprudenza consolidata (fra le tante, v. Cass. n. 10632/2009; n. 11875/2003; e n. 5596/2001), precisa che i contratti collettivi di lavoro (che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. delega 14 luglio 1959, n. 741) sono atti di natura negoziale e privatistica e, pertanto, si applicano esclusivamente:
a) ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti;
b) ovvero, in mancanza di questa condizione, ai soggetti che abbiano aderito espressamente ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente.
Tale comportamento va desunto dalla “costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti”. Resta fermo, però, che, pur in questa ipotesi, non sono sufficienti a concretizzare un’adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nella sua interezza: 1) né “il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso”; 2) né “la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all’applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre”.