Sospeso senza retribuzione l’insegnante che utilizza il cellulare in classe.
Nota a App. Milano 3 aprile 2019, n. 462
Flavia Durval
L’uso del telefono cellulare in classe da parte del personale docente non è conforme e coerente con la funzione educativa propria della scuola.
È quanto afferma la Corte di Appello di Milano (3 aprile 2019, n. 462), confermando la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione irrogata ad un’insegnante che aveva risposto al proprio cellulare in classe, “durante una interrogazione, dialogando con il suo interlocutore, utilizzando anche un linguaggio non consono alla sua funzione docente” (nello specifico, il dirigente scolastico, aveva applicato il provvedimento sanzionatorio richiamando l’art. 91 del CCNL comparto scuola, gli artt. 492 ss., D.LGS. n. 197/1994 e gli artt. 55 e 55 bis, D.LGS. n. 165/2001).
I giudici sottolineano che l’utilizzo del telefono cellulare configura una palese violazione delle norme interne delle Istituzioni Scolastiche e rappresenta una condotta non consona alla funzione educativa del personale docente come delineata dalla contrattazione collettiva di settore e dalle Circolari e Direttive ministeriali.
Nello specifico, secondo la Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione 25 agosto 1998, n. 362, l’utilizzo del cosiddetto “telefonino” da parte dei docenti anche durante le ore di lezione non può essere consentito poiché si traduce “in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate – sia pure parzialmente – per attività personali dei docenti”.
Successivamente, la Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007, n. 30 (avente ad oggetto:” Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”) ha ribadito che: ”Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente…, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. …”.
Non vi è dubbio, quindi, secondo il Collegio, che l’uso del cellulare durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche costituisce infrazione disciplinare anche per il personale docente, avendo, detta condotta implicazioni sul modello educativo (illustrato anche dalla Direttiva n. 30/2007). In conformità, v. App. Brescia 23 maggio 2018, n. 136.
Sul punto, v. anche Trib. Santa Maria Capua Vetere 14 maggio 2018, n. 611, per cui non basta lo screenshot della schermata di un cellulare collegato a WhatsApp con la dicitura online per dimostrare l’effettivo uso durante la lezione. Sulla mancata immissione in ruolo di un’insegnante di sostegno per utilizzo eccessivo del cellulare durante le ore di lavoro, v. Trib. Torino 19 marzo 2018, n. 5328.
Per la legittimità del licenziamento del dipendente che utilizzi a fini personali, Facebook, telefono cellulare e tablet, durante l’orario di lavoro, sul presupposto che tali attività possano interrompere la prestazione lavorativa e creare un danno all’azienda in termini di produttività e di sicurezza sul lavoro (v. distrazione), v. Cass. n. 10955/2015, e, per l’uso di un’ utenza telefonica mobile concessa in dotazione dal datore di lavoro, Cass. 17 febbraio 2017, n. 4262, in questo sito, con nota di F. GIROLAMI, Licenziamento per utilizzo abusivo del telefono cellulare aziendale.