Il diritto per richiedere all’INPS l’indennità di malattia si prescrive entro un anno dalla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.

 Nota a Trib. Busto Arsizio 8 aprile 2019

Giuseppe Catanzaro

Il lavoratore può richiedere all’INPS la corresponsione dell’indennità di malattia entro un anno dalla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro; oltre tale termine tale diritto è prescritto.

Sulla base di tale principio, il Tribunale di Busto Arsizio (8 aprile 2019) ha recentemente accolto il ricorso di un lavoratore nei confronti dell’INPS.

Nel caso di specie, a seguito della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore chiedeva l’ammissione al passivo dei propri crediti, tra cui una somma dovuta a titolo di indennità di malattia. Tale credito non veniva ammesso al passivo in quanto il pagamento della somma a titolo di malattia veniva ritenuto a carico dell’INPS.

L’Istituto, a seguito di apposita istanza del lavoratore, considerava intervenuta la prescrizione e pertanto rigettava la richiesta.

A seguito di ciò il lavoratore presentava, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, ricorso al fine di ottenere dall’INPS il pagamento del credito.

Il Tribunale ha ritenuto non intervenuta la prescrizione.

Difatti, mentre nei confronti del datore di lavoro il termine di prescrizione per richiedere il pagamento di somme a titolo di indennità di malattia decorre dalla cessazione del periodo di malattia, nei confronti dell’INPS tale termine (di un anno) decorre dalla data in cui è stato dichiarato il fallimento dell’azienda, poiché in tale momento si realizza la condizione affinché il lavoratore possa inoltrare la relativa domanda all’Ente previdenziale.

Pertanto, l’INPS è stato condannato al pagamento delle somme a titolo di indennità di malattia nei confronti del ricorrente.

Indennità di malattia e termine di prescrizione
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