Anche agli appalti pubblici si applica la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, D.LGS. n. 276/2003.
Nota a Cass. 2 maggio 2019, n. 11536
Francesco Belmonte
Il D.LGS. n. 276/2003 che interviene sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori garantendo loro (in via solidale con il proprio datore di lavoro) un’azione diretta nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell’appalto è pienamente compatibile con il D.LGS. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).
Tale ultimo provvedimento, come noto, opera con riguardo alla disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una protezione dei lavoratori, “ma con più intensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto” (cfr. Cass. n. 19339/2018; Cass. n. 8955/2017 e Cass. n.10731/2016). Ciò, attraverso un “costante monitoraggio dell’osservanza del loro (ndr. tutti gli obblighi previsti dalla legge) regolare adempimento a cura dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell’appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l’appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico” (v. Cass. n. 15432/2014).
Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza 2 maggio 2019, n. 11536) precisando che il D.LGS. n. 163/2006 non contiene “una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile” e che la sua compatibilità con disposizioni “esterne” si desume dal rinvio “per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all’attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile” (art. 2, co. 4., D.LGS. n.163/2006).
In ragione di questo rinvio, il Collegio, in linea con la giurisprudenza consolidata, ritiene applicabile alle pubbliche amministrazioni il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell’appaltatore previsto dall’art. 1676 c.c. (v. Cass. n. 15432/2014, cit.) ed il regime di responsabilità solidale stabilito dall’art. 29, co. 2, D.LGS. n. 276/2003 per i soggetti privati, anche se committenti in appalti pubblici, e conferma la sentenza di merito (App. Firenze, n. 226/2016), secondo la quale alla fattispecie sottoposta all’esame della Cassazione:
– è applicabile sia l’art. 29, D.LGS. n. 276/2003, in tema di responsabilità solidale del committente nei confronti del dipendente dell’impresa appaltatrice, sia la disciplina di cui al D.LGS n. 163/2006 sugli appalti pubblici, poiché tale provvedimento non contiene alcuna norma che consente di derogare alla disciplina contenuta nel citato art. 29, dal momento che il D.LGS n. 163/2006 regola soltanto il regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore e “non esclude espressamente che il rapporto tra committente e appaltatore sia regolato comunque dall’art. 29 in punto di responsabilità solidale verso il lavoratore”;
– dall’applicazione del citato art. 29, sorge direttamente in capo al lavoratore il diritto a ricevere l’intero importo richiesto a titolo di TFR.