L’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune deve avvenire secondo il criterio letterale (art. 1362 c.c.) e quello logico-sistematico (art. 1363 c.c.), che assume un rilievo particolare in ragione delle peculiari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva (Cass. n. 11643/2018). Deve comunque preferirsi, ex art. 1367 c.c., un’interpretazione delle clausole pattizie che consenta che queste ultime abbiano effetto. Tale esegesi può essere sindacata in sede di legittimità solo per violazione delle regole codicistiche e non sul presupposto che “il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale” (Cass. n. 12375/2019).
F. B.