L’utilizzo a fini difensivi della registrazione di colloqui dell’interessato con terzi all’insaputa di questi ultimi è legittimo.
Nota a Cass. 10 maggio 2019, n. 12534
Kevin Puntillo
È lecito l’utilizzo, a fini difensivi, della registrazione di colloqui tra un lavoratore e altri dipendenti all’insaputa di quest’ultimi.
Infatti, qualora il lavoratore effettui delle registrazioni di conversazioni intercorse con dei colleghi di lavoro, la consolidata giurisprudenza – contemperando la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste per la tutela dei diritti in giudizio – ritiene che il loro utilizzo ai fini difensivi non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza, da una parte, e della tutela giurisdizionale del diritto, dall’altra.
Ne consegue, quindi, la legittimità, ed inidoneità ad integrare un illecito disciplinare, della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, poiché tale condotta risponde alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione (10 maggio 2019, n. 12534), la quale ha altresì precisato che nel caso in cui una sanzione disciplinare precedente venga invocata come elemento costitutivo del fatto contestato disciplinarmente che ha poi condotto al licenziamento, il lavoratore può impugnare congiuntamente, con il rito speciale, il licenziamento e l’atto che ne rappresenta uno dei presupposti.