Ai fini del licenziamento per giusta causa il giudice, seppur nel complesso dei fatti contestati, deve vagliare la portata lesiva del vincolo fiduciario di ogni singola inadempienza.

 Nota a Cass. 2 maggio 2019, n. 11539

Sonia Gioia

“Nell’ipotesi in cui il licenziamento per giusta causa venga intimato a fronte di più condotte inadempienti…   non necessariamente l’esistenza della giusta causa deve essere ritenuta solo con riferimento al complesso dei fatti contestati, potendo ciascuno di essi essere idoneo a giustificare la massima sanzione espulsiva (Cass. n. 1062/2012 e Cass. n. 454/2003). In sintesi, il giudice, sebbene debba esaminare le condotte contestate non “atomisticamente” ma con riferimento anche alla concatenazione tra tutte, ha l’obbligo di valutare la valenza disciplinare di ogni singola inadempienza, sia pure nel contesto complessivo della contestazione”.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (2 maggio 2019, n. 11539), che conferma le sentenze di merito (Trib. Milano e App. Milano) che avevano accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare comminato ad un lavoratore che aveva inviato una lettera ai superiori contenente espressioni irriverenti e confidenziali che denotavano un “persistente ostruzionismo e la non volontà di rendersi collaborativo”.

In conformità, si vedano, in particolare, Cass. n. 12195/2014, secondo cui “qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” e Cass. n. 19343/2007, la quale precisa che “ove venga intimato licenziamento disciplinare per una pluralità di addebiti, la nullità della contestazione di alcuni di questi per mancato rispetto del termine a difesa del lavoratore si estende all’atto di recesso nel suo complesso solo ove risulti provato, ed accertato, che gli addebiti ritualmente contestati, siano di per se’ insufficienti a giustificare il licenziamento” (nella specie, la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto nullo il licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di addebiti, a causa dell’anticipazione del licenziamento a momento anteriore alla scadenza del termine a difesa del lavoratore relativo ad alcuni solamente degli addebiti, invitando il giudice del rinvio a riesaminare il fatto e a determinare se, sulla base degli altri addebiti ritualmente contestati, il datore di lavoro avrebbe ugualmente disposto il licenziamento, ovvero se le altre mancanze fossero di per sé insufficienti per giustificare la sanzione espulsiva).

Valutazione giudiziale degli inadempimenti nel licenziamento per giusta causa
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