Nell’ipotesi di collaborazioni continuative etero-organizzate, regolate da una serie di accordi sindacali nazionali, trova applicazione la disciplina derogatoria di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 per cui non si applica a tali rapporti la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, bensì quella del lavoro autonomo parasubordinato.
Trib. Roma 6 maggio 2019, n. 754
Arturo Serra
Alle collaborazioni continuative, le cui modalità organizzative siano disposte e regolate dalla committente, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato per effetto dell’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015. Tuttavia, nell’ipotesi in cui detto rapporto sia regolato da una serie di accordi sindacali nazionali, trova applicazione la disciplina derogatoria di cui all’art. 2, co. 2, della medesima disposizione, vale a dire la disciplina del rapporto di lavoro autonomo parasubordinato.
È quanto stabilito dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nella sentenza 6 maggio 2019, n. 754, che ha escluso l’applicabilità delle tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato per i lavoratori di un call center le cui tutele specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, erano regolate da una serie di accordi collettivi nazionali stipulati nel corso degli anni. In tale quadro, secondo i giudici di prime cure, la disciplina applicabile è quella sancita nell’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 che deroga al trattamento di favore previsto dal co. 1 e prescrive, pertanto, l’applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro autonomo.