Nota a Cass. (ord.) 15 marzo 2019, n. 7464 e Cass. (ord.) 11 aprile 2019, n. 11129
Flavia Durval
La Corte di Cassazione è di recente intervenuta sulla questione relativa alla spettanza della pensione di reversibilità al coniuge separato o all’ex coniuge divorziato all’atto di decesso del rispettivo coniuge pensionato.
Secondo la Corte (ord. 15 marzo 2019, n. 7464), in linea con il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, anche il coniuge superstite legalmente separato al quale non era stato riconosciuto l’assegno di mantenimento (c.d. diritto agli alimenti) ha diritto alla pensione di reversibilità.
Come noto, il coniuge separato legalmente ha diritto alla pensione qualora sia titolare di assegno di mantenimento o di assegno alimentare stabilito dal Tribunale a carico del coniuge deceduto anche nelle ipotesi di sentenza di separazione per colpa o con addebito a suo carico (il principio è stato affermato da Corte Cost. 28 luglio 1987, n. 286, Corte Cost. 3 novembre 1988, n. 1009, Corte Cost. 27 luglio 1989, n. 450).
Tale diritto, poiché il coniuge superstite separato per colpa o con addebito della separazione è «equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non)», deve essere riconosciuto anche al coniuge separato superstite che sia privo dei predetti assegni (nel senso che il coniuge separato per colpa o con addebito ha diritto al trattamento di reversibilità anche laddove la sentenza di separazione non abbia posto alcun obbligo di mantenimento o alimentare a carico dell’altro coniuge ovvero qualora non sussista alcuno stato di bisogno, operando la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte (cfr. Cass. 16 ottobre 2003, n. 15516; Cass. 18 giugno 2004, n. 11428; Cass. 19 luglio 2005, n. 15174; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4555; Cass. 19 marzo 2009, n. 6684; Cass. 7 dicembre 2010, n. 24802; Cass. 22 aprile 2011, n. 9314).
Quanto all’ex coniuge divorziato, la Cassazione (ord. 11 aprile 2019, n. 11129) ha confermato che il presupposto per l’attribuzione della pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato, che non si sia risposato e che manchi di mezzi adeguati, è costituito dal fatto che questi, al momento del decesso del coniuge con diritto a pensione diretta, sia titolare di assegno divorzile giudizialmente riconosciuto dal Tribunale.
L’ex coniuge divorziato ha diritto all’intera pensione se mancano altri coniugi superstiti del deceduto o ad una quota di essa, nell’ipotesi di concorso col coniuge superstite, quando ricorrono le seguenti condizioni (art. 9, co. 2, L. 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 13, L. 6 marzo 1987, n. 74):
– il rapporto assicurativo del lavoratore deceduto deve essere stato costituito in data anteriore alla pronuncia della sentenza di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio (Cass. 23 aprile 1992, n. 4897, Cass. 17 luglio 1992, n. 8687, Cass. 9 dicembre 1992, n. 13041; Cass. 26 luglio 1993, n. 8335; Cass. 10 ottobre 2003, n. 15148);
– il coniuge superstite deve essere titolare di assegno di divorzio (di cui all’art. 5, L. n. 898/1970, così come modificato dall’art. 10, L. n. 74/1987), corrisposto mensilmente o con altra periodicità (l’ex coniuge non ha, quindi, diritto alla pensione se ha accettato una liquidazione una tantum dell’assegno divorzile), ed entrambi i coniugi non devono aver contratto un nuovo matrimonio (art. 9, co. 2, L. n. 898/1970, come sostituito dall’art. 13, L. n. 74/1987, e relativa norma interpretativa di cui all’art. 5, L. n. 263/2005) [cfr. Cass. 15 febbraio 2000, n. 1704; Cass. 27 novembre 2000, n. 15242; Cass. 18 luglio 2002, n. 10458; Cass. 21 gennaio 2005, n. 1272; Cass. 13 marzo 2006, n. 5422; Cass 17 maggio 2007, n. 11425; Cass. 24 maggio 2007, n. 12149; Cass. 6 febbraio 2009, n. 3019; Cass. 12 ottobre 2010, n. 20999].