Il contributo unificato (c.u.) consiste in una tassa per le spese dei procedimenti giudiziali cha ha accorpato dal 2002 tutte le imposte che fino ad allora venivano versate per i procedimenti civili, penali ed amministrativi. In dettaglio, il contributo unificato sostituisce ed accorpa: l’imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario. Il suo ammontare è genericamente collegato al valore della causa. Per le cause di lavoro e previdenza è prevista un’esenzione totale per chi non superi tre volte il limite reddituale previsto dall’art. 76, D.P.R. n. 115/2002. Tale limite reddituale è riferito a quello del nucleo familiare e non al solo lavoratore (v. Circ. Min. Giustizia 11 maggio 2012, n. 65394). Tale esenzione è applicabile anche ai ricorsi in Cassazione (cfr. Cons. Stato 22 maggio 2019, n. 3298).

A.T.

Contributo unificato
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: