La rinunzia di un diritto, da parte del lavoratore, è ammissibile in riferimento a diritti già maturati e dal contenuto determinato (Cass. n. 3064/2013; Cass. n. 12561/2006; Cass. n. 9747/2005). Pertanto, dal momento che “il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell’art. 1418, c.c., comma 2, e art. 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato” (così, Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14510; v. anche Cass. n. 23087/2015; Cass. n. 4822/2005).
S.G.