Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni INAIL si sospende con l’avvio della procedura amministrativa dinanzi all’Ente e ricomincia a decorrere solo successivamente ad espressa pronuncia dell’Ente (negativa o positiva) all’esito della relativa procedura.
Nota a Cass. S.U. 7 maggio 2019, n. 11928
Arturo Serra
La prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni INAIL, ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965, resta sospesa per tutta la durata della procedura di liquidazione amministrativa e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Ente.
Con il decorso del termine di 150 giorni, previsto dall’art. 104, o di 210 giorni, di cui all’art. 83 dello stesso decreto, è rimossa unicamente la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria; tuttavia, lo spirare dei predetti termini, senza un espresso provvedimento dell’Ente, non determina la decorrenza del termine di prescrizione che rimane ugualmente sospeso.
È il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (7 maggio 2019, n. 11928) per dirimere un contrasto giurisprudenziale creatosi sul punto. Difatti, secondo un primo orientamento, la sospensione della prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124/1965, opera limitatamente al decorso dei 150 giorni previsti dall’art. 104 per la liquidazione amministrativa delle indennità.
La mancata pronuncia definitiva dell’INAIL entro i termini indicati configura una ipotesi di “silenzio significativo” della reiezione dell’istanza dell’assicurato e comporta l’esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della causa di sospensione della prescrizione (ex plurimis, Cass. n. 211/2015; Cass. n. 14212/2013; Cass. n. 10776/2012).
Tale orientamento si fonda sull’assunto per cui la predeterminazione ex lege di un periodo massimo di sospensione sarebbe coerente con l’esigenza, di carattere pubblicistico, di procedere celermente ed in prossimità dei fatti agli accertamenti necessari per il riconoscimento della tutela assicurativa. L’interesse dell’assicurato al prolungamento del termine di sospensione, fino a ricomprendervi tutto l’iter amministrativo che si prolunghi oltre i termini fissati, sarebbe recessivo rispetto all’interesse generale alla sollecita definizione del procedimento.
Secondo l’orientamento di segno opposto, invece, il termine prescrizionale interrotto dalla presentazione della domanda amministrativa comincia nuovamente a decorrere solo con la definizione espressa del procedimento amministrativo di liquidazione (si vedano in tal senso, Cass. n. 15322/2007 e Cass. n. 15733/2013).
In base a tale secondo indirizzo, l’attribuzione della facoltà di agire in giudizio non comporta anche l’onere di agire, in pendenza di un procedimento amministrativo che potrebbe essere prossimo a chiudersi favorevolmente, al fine di evitare il compiersi della prescrizione. Sarebbe contraddittorio, di certo, prevedere una fase amministrativa destinata a prevenire procedimenti giudiziari e allo stesso tempo forzarne la definizione entro un certo termine, impedendo all’assicurato di consentirne lo svolgimento al solo fine di tutelarsi contro la prescrizione. Ne consegue che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’INAIL di cui al D.P.R. n. 1124/1965 (art. 112) è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.
La sospensione prevista dall’art. 111, co. 2, si protrae per tutta la durata del procedimento, e fino ad una sua definizione in senso positivo o negativo, sicché il “silenzio inadempimento” dell’Istituto non rappresenta una ipotesi di silenzio significativo, ma è solo funzionale all’utilizzazione da parte dell’interessato dei rimedi di carattere processuale posti a sua disposizione dalla legge per garantirgli una tutela a fronte della condotta inerte dell’Istituto assicuratore.
Le Sezioni Unite nella sentenza in commento hanno sposato questo secondo orientamento statuendo che, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, art. 111, co. 2, la prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni INAIL resta sospesa per tutta la durata della procedura amministrativa e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto. Con il decorso del termine di 150 giorni, previsto dall’art. 104, è rimossa solo la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria ed all’assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.