L’indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici assunte in avanzato stato di gravidanza, a prescindere dalla circostanza che vi sia stata un’effettiva prestazione lavorativa prima dell’astensione obbligatoria.
Nota a Trib. Verona 9 maggio 2019 n. 247
Francesco Belmonte
Lo stato di gravidanza al momento della costituzione del rapporto di lavoro non costituisce elemento ostativo al diritto della dipendente all’indennità di maternità, anche se prima della decorrenza del periodo di astensione obbligatoria non vi è stato inizio di fatto della prestazione lavorativa.
A stabilirlo è il Tribunale di Verona (9 maggio 2019 n. 247), il quale ha accolto il ricorso di una lavoratrice, assunta al nono mese di gravidanza (con qualifica di impiegata II livello – ccnl per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del Terziario e dei Servizi), alla quale l’Inps ha negato il diritto a percepire l’indennità di maternità.
In particolare, per l’Ente previdenziale, il beneficio in questione non poteva essere corrisposto alla dipendente perché “assunta indebitamente al lavoro nel periodo immediatamente precedente la data presunta del parto, nel periodo cioè di interdizione obbligatoria”.
Per i giudici di merito, invece, stante la ratio della normativa in tema di maternità (L. n. 1204/1971, attuativa dell’art. 37, co.1, Cost., e confluita nel D.LGS. n. 151/2001 e s.m.i.), “da individuarsi nella volontà di evitare che la lavoratrice debba subire un qualsiasi svantaggio a causa del suo stato di gestante, partoriente o puerpera”, ed in virtù di quanto già da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9800/1997 e Cass. n. 8971/1995), lo stato di gravidanza non osta all’assunzione della lavoratrice che si trovi in periodo di astensione obbligatoria. Ne consegue che quest’ultima “ha diritto alla corresponsione dell’indennità economica di maternità anche nel caso in cui, di fatto, pur nella sussistenza di un rapporto di lavoro formalmente costituito, non vi sia stata prestazione lavorativa … attesa la mancanza (n.d.r. nella normativa di riferimento) di qualsiasi elemento dal quale possa desumersi la necessità di una prestazione lavorativa già iniziata”, e considerato che l’erogazione di tale beneficio non è subordinata all’esistenza di particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa.