Francesco Belmonte

Con il recente Msg. 10 aprile 2019, n. 1478, l’Inps fornisce un chiarimento in merito agli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro, che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, nell’ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato “per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (c.d. di primo livello, ex art. 43, D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81 – attuativo del c.d. Jobs Act), in apprendistato professionalizzante, contemplata dall’art. 43, co. 9, D.LGS. n. 81 cit.

Come noto, secondo tale previsione “successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5” (n.d.r., dagli accordi interconfederali ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

In tale ipotesi, secondo l’Istituto previdenziale, il regime contributivo applicabile è pari all’aliquota piena (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali), anche se la variazione contrattuale intervenga nel primo biennio di vigenza del contratto.

Tale affermazione non sembra in linea con la normativa vigente in quanto nega di fatto il riconoscimento della modulazione contributiva prevista dall’art. 1, co. 773, L.  27 dicembre 2006, n. 296, che, invece, dispone un’articolazione agevolata degli obblighi previdenziali del datore di lavoro per i primi due anni di contratto, a prescindere dalla tipologia di apprendistato.

In particolare, in base alla lettera della norma, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori  di lavoro (n.d.r. che occupano alle loro dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove) è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

Come si vede, tale disposizione, al fine di attenuare l’impatto dell’aumento contributivo, ha introdotto un regime di maggior favore per le aziende sino a 9 dipendenti, consistente nell’applicazione di un’aliquota contributiva pari all’1,5% per il primo anno e al 3% del secondo anno di apprendistato.

Ciò nonostante l’Istituto previdenziale, avvalendosi di un’esegesi letterale della norma (“in ragione dell’anno di vigenza del contratto”), ha ritenuto che nell’ipotesi di trasformazione contemplata dall’art. 43, co. 9, D.LGS. n. 81/2015, nella quale non si concreta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro bensì la continuità dell’originario contratto di apprendistato, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro equivale al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in quanto, a parere dell’Inps, la riduzione stabilita dalla L. n. 296/2003 troverebbe applicazione limitatamente ai periodi di formazione di primo livello.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di variazione contrattuale, l’obbligo contributivo del datore di lavoro è pari all’aliquota piena (10%) anche qualora la trasformazione intervenga nel primo biennio del rapporto.

Tale aliquota, originariamente fissata dall’art. 1, co. 773, L. n. 296/2006 al 10% (della retribuzione imponibile ai fini previdenziali), ha subito nel corso degli anni un lieve incremento [dell’1,31% – per il finanziamento della NASpI (art. 3, co. 36, L. 28 giugno 2012, n. 92) – dello 0,30% – per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4, L. 21 dicembre 1978 n. 845) – ; nonché, per quei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.LGS. n. 148/2015 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”) ed elencati nell’art. 10, D.LGS. n. 148 cit., delle aliquote di finanziamento delle prestazione erogate a titolo di CIGO/CIGS o dei fondi di solidarietà], ed oggi è pari all’11, 61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

(In materia si v. anche INPS Circ. n. 108/2018 che fornisce alcuni chiarimenti sui “Rapporti di apprendistato; assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni; istruzioni contabili; variazioni al piano dei conti”).

 

Regime contributivo applicabile alla trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante
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