L’insussistenza materiale dell’evento contestato è parificata, ai fini dell’applicazione della tutela prevista dall’art. 18 Stat. Lav., alle ipotesi in cui tale evento, fenomenicamente avvenuto, si palesi come sprovvisto di illiceità.

 Nota a Cass. 23 maggio 2019, n. 14054

Gennaro Ilias Vigliotti

Il fatto disciplinare contestato al lavoratore è insussistente non solo quando manchi nella sua concreta materialità (ad esempio quando la condotta denunciata non si sia mai realizzata) bensì anche quando il fatto, pur fenomenicamente verificatosi, manchi però di illiceità, cioè di rilevanza ai fini della violazione di norme e regole applicabili al contratto di lavoro. In questi casi, qualora la sanzione comminata dal datore di lavoro sia il licenziamento disciplinare ed al lavoratore si applichi l’art. 18 Stat. Lav., come modificato dalla L. n. 92/2012 (c.d. L. Fornero), il rimedio disponibile è quello della tutela reintegratoria, quindi la riammissione in servizio con il diritto a percepire un’indennità risarcitoria computata in base al periodo trascorso tra il licenziamento e la reintegra e comunque non superiore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Il principio in esame è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, si v. Cass. n. 20540/2015 e Cass. n. 18418/2016, annotate in questo sito da G.I. VIGLIOTTI, Licenziamenti: c’è la reintegra se il fatto non ha rilievo disciplinare; Cass. n. 11322/2018) ed è stato recentemente ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 14054 del 23 maggio 2019. La Corte ha conosciuto il caso di un lavoratore del settore metalmeccanico il quale era stato licenziato per aver scagliato un pezzo di legno lungo circa 60 cm, largo 6 e spesso 4, senza colpirlo, in direzione di un collega addetto a operazioni che per la loro elevata rumorosità ne avevano in precedenza provocato una reazione di fastidio accompagnata da espressioni offensive.

I giudici di merito avevano ritenuto insussistente il fatto oggetto di contestazione disciplinare, identificato in un tentativo di lesioni volontarie, posto che, pur essendo pacifico il lancio del pezzo di legno in direzione della postazione di lavoro del collega ad oltre 10 metri di distanza, non poteva, tuttavia, considerarsi provato né che l’azione fosse oggettivamente idonea a colpire con intensità apprezzabile la persona del collega, né che essa esprimesse un intento lesivo ai suoi danni, anziché un mero gesto dimostrativo di protesta: ciò che aveva portato la Corte d’Appello, sul presupposto della equiparazione tra fatto materialmente insussistente e fatto sussistente ma privo del carattere della illiceità, a condividere la decisione di primo grado anche in ordine all’applicazione nel caso di specie del regime di tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, co. 4.

L’azienda datrice di lavoro aveva proposto ricorso in Cassazione deducendo che l’episodio oggetto della contestazione disciplinare e del successivo licenziamento, pur non essendo stato produttivo di danno, rivestiva comunque il carattere della illiceità, la quale ben può essere connessa ad un fatto di natura colposa e a qualsiasi condotta contraria alla vita e all’organizzazione aziendale, e per non avere considerato – una volta accertata la illegittimità del comportamento posto in essere dal lavoratore e al fine di escluderne la punibilità con l’adozione della sanzione espulsiva – se esso potesse rientrare nell’ambito di applicazione delle misure conservative previste dal c.c.n.l. di settore, nessuna delle quali peraltro aveva ad oggetto comportamenti contro la persona.

I giudici di legittimità, però, hanno rigettato il ricorso e confermato le decisioni di merito, rilevando come l’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta risulti questione di fatto sottratta alla valutazione della Suprema Corte, la quale può esclusivamente vagliare gli errori giuridici di qualificazione degli eventi. In tale quadro, la Cassazione ha deciso di ribadire e dare ulteriore seguito al proprio principio di diritto, confermando che il fatto esistente ma privo di illiceità è da parificarsi del tutto al fatto materialmente insussistente ai fini dell’applicazione della tutela ripristinatoria per il licenziamento illegittimo.

Licenziamento disciplinare per fatto lecito: la Cassazione conferma la reintegra
Tag:                                                                     
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: