Il lavoratore con qualifica di quadro che non vigila sul sottoposto negligente è licenziabile.
Nota a Cass. 4 giugno 2019, n. 15168
Francesco Belmonte
Il quadro direttivo che non vigili adeguatamente sul proprio sottoposto negligente, violando il dovere di “diligenza professionale generica”, può essere licenziato per giusta causa anche se il controllo che avrebbe dovuto essere attuato non sia stato esplicitamente disposto dal datore di lavoro.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (4 giugno 2019, n. 15168) in merito al licenziamento del responsabile di filiale di un istituto di credito, il quale, omettendo di vigilare sull’operato di un proprio sottoposto, aveva consentito allo stesso (gestore family) di operare frodi per un importo complessivo di quasi un milione di euro, attraverso la “forzosa estinzione di libretti di risparmio e la dotazione irregolare di tessere bancomat”.
La Corte, in riforma parziale della sentenza di merito (App. Bologna 2 novembre 2017) esplicita il contenuto del dovere di diligenza del lavoratore, la cui violazione legittima la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nello specifico, la Corte chiarisce che il dovere di diligenza previsto dall’art. 2104 c.c. si articola su due livelli:
1) la “diligenza professionale generica”, trattata dal 1° co. dell’art. 2104 c. c., secondo cui “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”;
2) e la “diligenza professionale specifica”, dettata da possibili disposizioni datoriali aggiuntive rispetto all’obbligo di diligenza generica e, dunque, eventuale.
I giudici rilevano che il primo parametro (basato sulla natura della prestazione e sull’interesse dell’impresa) è prioritario e che le mansioni del quadro direttivo di un istituto di credito includono una “funzione di controllo e di correzione e prevenzione di anomalie” sulla prestazione, previste, peraltro, da una serie di circolari che depongono per la sussistenza di obblighi specifici previsti a carico dei quadri.
In sintesi, il criterio della diligenza professionale specifica stabilisce in capo al dipendente un dovere di controllo, correzione e prevenzione di anomalie operative, a prescindere da precise direttive o compiti di vigilanza esplicitamente affidati dal datore di lavoro al dipendente (diligenza professionale specifica).
Nella fattispecie, la Corte rileva che doveva essere preso in considerazione il disvalore sociale espresso della condotta ascritta al quadro sul piano dei doveri generali di diligenza nell’esecuzione della prestazione dovuta; disvalore concretizzatosi nella sua mancata vigilanza (in ragione del ruolo ricoperto nella filiale), stante l’importanza e la delicatezza delle funzioni ricoperte e della “idoneità della condotta omissiva del predetto a vulnerare, in maniera irreparabile, il peculiare vincolo di fiducia con la banca, che si fonda sull’interesse datoriale all’esatto e puntuale adempimento futuro della prestazione da parte del lavoratore”.