Le buste paga hanno un valore probatorio relativo in relazione alla contestazione da parte del lavoratore delle risultanze in esse contenute. Qualora, invece, le contestazioni provengano dal datore di lavoro, ovvero dallo stesso soggetto che ha emesso il documento, il contenuto delle buste stesse assume il valore di prova contraria a quanto affermato dal dichiarante; le buste paga del lavoratore costituiscono una valida prova dello svolgimento dell’attività lavorativa. Sul punto, v. Cass. 21 giugno 2019, n. 16656, la quale attribuisce alle buste in questione il valore di conferma del mancato godimento dell’intero periodo di ferie annuali nella misura prevista dal contratto collettivo applicato dall’azienda e, di conseguenza, dichiara la legittimità del diritto del lavoratore alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
V.D.B.