L’attività libero professionale in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente, richiede comunque l’iscrizione alla gestione separata INPS con obbligo di pagamento dei contributi.
Nota a Cass. ord. 21 giugno 2019, n. 16758
Alfonso Tagliamonte
“Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS”.
Infatti, la ratio alla base delle tutele previdenziali (cui è ispirato l’art. 2 co. 26, L. n. 335/1995) induce ad attribuire rilievo (ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, co. 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011) al solo al versamento dei contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Ciò non può dirsi per il contributo integrativo, in quanto il versamento è effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. nn. 12696/2019; 4608/2019; 32166/2018; 30344/2017).
Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 21 giugno 2019, n. 16758), che cassa la sentenza di merito che aveva ritenuto non sussistere alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria.