La morte del sostituito non legittima la risoluzione anticipata del contratto a termine.
Nota a Cass. 6 giugno 2019, n. 15381
Kevin Puntillo
La supplenza temporanea conferita dal dirigente scolastico, per la sostituzione di personale ATA assente dal servizio e con espressa indicazione del termine finale, (ai sensi della L. n. 124/1999, art. 4, D.M. n. 430/ 2000, art. 6 e art. 44 del ccnl 29 novembre 2007 per il comparto della scuola) “non può essere risolta anticipatamente a causa del decesso del dipendente sostituito verificatosi dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, perché, da un lato, opera il principio generale secondo cui nel rapporto a termine, salva l’ipotesi di giusta causa, solo l’impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione legittima lo scioglimento anticipato dal vincolo contrattuale, dall’altro la vacanza verificatasi dopo la data sopra indicata non induce conseguenze quanto alle modalità di conferimento dell’incarico e di individuazione del contraente, perché l’incarico resta riconducibile alla species della supplenza temporanea”.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (6 giugno 2019, n. 15381) in merito alla risoluzione anticipata di una supplenza temporanea conferita ad una lavoratrice, assunta con contratto a tempo determinato dal 2 gennaio all’8 marzo 2009, per la sostituzione di una dipendente dapprima in malattia e poi deceduta a distanza di soli 9 giorni dal conferimento dell’incarico stesso.
Ebbene, la Corte, ribadendo un principio già consolidato, afferma che il rapporto a termine, al di fuori del recesso per giusta causa, può risolversi anticipatamente solo in presenza di una delle ipotesi di risoluzione previste dalla disciplina generale dei contratti di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. Pertanto, le mutate esigenze organizzative del datore di lavoro rilevano solo qualora determinino una sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa, “mentre non rileva l’imprevedibilità del fatto sopravvenuto, che può essere causa di risoluzione anche se prevedibile, purché l’evento non fosse evitabile da parte del datore”.
Di conseguenza, è da escludere che il decesso del lavoratore sostituito possa legittimare la risoluzione del rapporto temporaneo, poiché tale evenienza non era espressamente prevista nel contratto individuale, quale causa di cessazione anticipata dell’incarico, e stante la necessità di assicurare lo svolgimento delle mansioni di competenza della dipendente sostituita.
Ed in effetti, essendo l’evento in questione non assimilabile al rientro anticipato, né all’impossibilità sopravvenuta della prestazione, restano “immutate le esigenze organizzative apprezzate dal datore di lavoro pubblico al momento della sottoscrizione del contratto”. Con la conseguenza che il dirigente scolastico, pur a fronte del decesso del sostituito, è tenuto al rispetto delle pattuizioni contrattualmente assunte e, quindi, a consentire lo svolgimento della prestazione sino allo spirare del termine finale apposto al contratto.