Anche se non siano stati posti limiti precisi per l’utilizzo del veicolo e della “carta carburante”, il consumo smisurato del carburante configura un abuso sanzionabile con il licenziamento.
Nota a Cass. 12 giugno 2019, n. 15777
Sonia Gioia
Gli eccessivi esborsi relativi ai rifornimenti di carburante – pagati con carte di credito aziendali – della vettura affidata dalla società al proprio dipendente legittimano il licenziamento per giusta causa. Ciò, anche se le condizioni previste per l’assegnazione della vettura e delle “carte carburanti” ne consentano l’uso per fini extralavorativi e non prevedano specifici limiti di utilizzo di tali risorse.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (12 giugno 2019, n. 15777), che conferma la sentenza di merito (App. Aquila n. 164/2017) la quale aveva ritenuto non dirimente l’affermazione secondo cui le condizioni previste per l’assegnazione dell’autovettura e della carta carburante ne consentissero l’uso per fini extralavorativi e non prevedessero limiti di utilizzo di tale carta, chiarendo che comunque sussisteva il requisito implicito che tale impiego “dovesse rispondere ad un criterio di ragionevole correlazione con l’effettuazione della prestazione lavorativa, senza che da un uso eccedente di tali strumenti potesse derivare un indebito profitto per il lavoratore ed un onere aggiuntivo in capo al datore di lavoro”. Ciò anche con riferimento ai doveri del dipendente previsti dall’art. 82 ccnl applicato all’azienda (Sky), tra i quali quello di “evitare di trarre in qualsiasi modo profitti propri a danno dell’azienda in cui lavora”.
Il comportamento del prestatore, pertanto, è “espressione di una condotta intenzionale” del dipendente stesso che aveva travalicato un “limite implicito” e cioè quello di “un utilizzo della ‘carta carburante’ e della vettura aziendale in stretta correlazione con l’effettuazione della prestazione lavorativa”. Il che ha indotto il giudice di merito a ritenere proporzionata la sanzione del licenziamento per giusta causa alla gravità dell’infrazione contestata non rilevando, per ritenere meno grave la condotta del lavoratore, la mancata previsione di limiti di utilizzo delle carte carburanti. E ciò, stante il nesso fra uso della carta e prestazione lavorativa.