Per i co.co.co., gli anni universitari antecedenti l’istituzione della gestione separata INPS non sono riscattabili.
Nota a Cass. (ord.) 24 giugno 2019, n. 16828
Francesco Belmonte
L’iscritto (dal 1998) alla gestione separata Inps istituita dalla L. n. 335/95 non ha diritto al riscatto degli anni universitari (1988-1992) precedenti alla legge in questione.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (24 giugno 2019, n. 16828, che cassa App. Bologna n. 840/2013), la quale chiarisce che, nel caso in esame, il periodo universitario da riscattare si era svolto in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 335/95, che disciplina la gestione separata Inps presso la quale il lavoratore ricorrente era iscritto e presso cui aveva chiesto di accreditare i contributi con riferimento al periodo di studi universitari sostenuti in epoca anteriore alla istituzione della stessa gestione.
Per la Cassazione, non è corretto applicare analogicamente l’art. 51, co. 2, L. n. 488/99 in relazione ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all’art. 2, co. 26, L. n. 335/95, che riguarda il riscatto dei periodi di lavoro prestati come “collaboratore coordinato e continuativo”, poiché tale disposizione ha carattere eccezionale e concerne la possibilità di una specifica ipotesi di riscatto per una determinata categoria di lavoratori.
Invero, come la Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n. 18238/2002), “l’istituto del riscatto del corso legale di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l’interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell’anzianità assicurativa e contributiva; ne consegue che il riscatto non è consentito nei casi in cui, ove anche l’interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo a fini del futuro trattamento pensionistico, per inesistenza della tutela previdenziale”.