Un contribuente, che ha restituito al soggetto erogatore le somme percepite, può recuperare le imposte nel frattempo versate su tali somme e non più dovute a seguito della restituzione medesima, alternativamente utilizzando il meccanismo delle deduzioni previsto dall’art. 10, co. 1, lett. d-bis, TUIR oppure presentando apposita istanza di rimborso ex art. 38, d.P.R. n. 602/1973.
Nota a Cass. (ord.) 8 maggio 2019, n. 12155
Marialuisa De Vita
“L’impossibilità di recuperare per intero, mediante il meccanismo dell’onere deducibile, le imposte trattenute e non dovute – per incapienza del reddito di pensione percepito nell’anno di restituzione delle somme – non esclude ed anzi legittima il ricorso alla procedura di rimborso dei versamenti diretti prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, atteso che il presupposto del diritto al rimborso è integrato non solo dalla inesistenza originaria dell’obbligo di versamento, ma anche dalla inesistenza sopravvenuta, sempre che sia osservato il termine di decadenza previsto dal citato art. 38”.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza ’8 maggio 2019, n. 12155 (cfr. in senso conforme Cass., ord. 15 maggio 2019, n. 12192).
Nel caso di specie, un contribuente impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate rigettava un’istanza di rimborso, presentata nel 2012, avente ad oggetto la restituzione delle maggiori imposte trattenute e versate dall’ente erogatore (INPS) sulle somme erogate al contribuente istante a titolo di pensione.
In particolare, l’istanza di rimborso traeva origine da un contenzioso instaurato dal contribuente contro l’INPS per la determinazione del quantum da percepire a titolo di pensione. Tale contenzioso si concludeva con una sentenza di condanna del contribuente alla restituzione all’ente erogatore di quanto dallo stesso percepito. Restituite le somme, il contribuente si poneva il problema del recupero delle imposte pagate sulle somme prima ricevute e poi restituite e, pertanto, presentava, ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, un’istanza volta al rimborso delle imposte corrisposte su tali somme e non più dovute per il venir meno del presupposto impositivo (ossia il percepimento delle pensioni).
L’Ufficio, come anticipato, rigettava l’istanza riconoscendo al contribuente esclusivamente la possibilità di avvalersi, ai fini del recupero delle maggiori imposte versate, del meccanismo previsto dall’art. 10, co. 1, lett. d-bis del TUIR che, nella formulazione all’epoca vigente (quella antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 147/2013), disponeva che costituiscono oneri deducibili dal reddito “le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti”.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, per effetto di tale norma, il contribuente che restituisce somme assoggettate a tassazione, può soltanto beneficiare di una deduzione dal reddito e non anche della possibilità di chiedere, in alternativa alla deduzione, il rimborso dell’imposta versata in eccesso come invece espressamente prevede l’art. 10 citato a seguito della novella legislativa del 2013. Secondo questa impostazione, la norma del TUIR escluderebbe l’operatività delle regole sui rimborsi.
La Cassazione non è di questo avviso. Per i giudici di legittimità “sebbene la norma in esame (art. 10, comma 1, lett. d-bis TUIR, nella versione applicabile ratione temporis – ndr) riconosca al contribuente esclusivamente la facoltà di utilizzare, nella dichiarazione dei redditi, il meccanismo della deduzione dell’onere dalla complessiva base imponibile […], il mancato esercizio di tale facoltà non preclude il ricorso all’ordinario strumento della procedura di rimborso, mediante presentazione della relativa domanda nel termine previsto a pena di decadenza”.
L’azione di rimborso di somme indebitamente versate in materia tributaria – chiarisce la Suprema Corte – ha portata generale e la sua applicazione non può ritenersi preclusa in presenza di ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito come quella prevista dall’art. 10 del TUIR.
Ne deriva che nei casi, come quello in esame, di impossibilità per il contribuente di avvalersi del meccanismo dell’onere deducibile per incapienza del reddito, il contribuente medesimo può ottenere il rimborso di quanto versato e divenuto non più dovuto presentando apposta istanza entro due anni dall’avvenuta restituzione degli importi al soggetto erogatore.