Il lavoratore subordinato che percepisca compensi c.d. reversibili da soggetti terzi estranei al rapporto “datore-lavoratore” e che li riversi al proprio datore non diviene per ciò solo soggetto passivo d’imposta.
Nota a AdE Risposta n. 167/2019
Stefano Quaranta
Con la Risposta n. 167 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di compensi c.d. “reversibili”, vale a dire quegli emolumenti che il lavoratore dipendente percepisce da soggetti terzi e che, in virtù di clausole contrattuali sottoscritte con il proprio datore di lavoro, è tenuto a “riversare” a quest’ultimo.
Ciò rappresenta l’oggetto della vicenda sottoposta all’Agenzia dalla società Alfa, fiscalmente residente in Italia, e dal dottor Beta, dirigente della medesima e, al contempo, consigliere di amministrazione della società spagnola Delta, partecipata dalla società Gamma, anch’essa spagnola, a sua volta controllata dalla società italiana Alfa.
Veniva richiesto quale trattamento fiscale applicare al compenso che il dottor Beta percepiva dalla società Delta e che, in virtù del contratto di lavoro subordinato sottoscritto con la società Alfa, era obbligato a riversare a quest’ultima.
Orbene, le risposte fornite dall’Agenzia si sono incentrate su tre punti essenziali, riferibili ai corrispondenti quesiti ad Essa rivolti dalle parti istanti.
- In primo luogo, l’Agenzia ha ritenuto che le somme percepite dal dott. Beta e ad egli corrisposte dalla società spagnola Delta non possano essere qualificate quali redditi assimilati al lavoro dipendente. Viene richiamata in proposito la Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/1997, che già ha escluso le somme “reversibili” percepite dai lavoratori dipendenti tanto dal novero dei redditi assimilati al lavoro dipendente, quanto dagli stessi redditi di lavoro dipendente. L’Agenzia ritiene, pertanto, che tali compensi non assumano alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito complessivo del dott. Beta.
- In secondo luogo, l’Agenzia ha chiarito che, di conseguenza, la società Alfa (datore di lavoro italiano) non è tenuta all’effettuazione delle ritenute, né degli altri adempimenti richiesti al sostituto di imposta, in quanto il dott. Beta, pur ricevendo materialmente sul proprio conto corrente l’accredito delle somme erogate da Delta, di fatto non ottiene la disponibilità delle stesse, essendo queste destinate, come detto, al pressoché immediato “riversamento” alla parte datoriale.
- Da ultimo, l’Amministrazione interpellata ha ritenuto imponibile ai fini Ires il compenso oggetto del “riversamento” da parte di Beta in favore di Alfa al lordo delle ritenute su di esso operate in virtù della legge spagnola, vuoi per la nozione di possesso di reddito utilizzata dal legislatore per descrivere il presupposto dell’Ires, vuoi perché opera il principio di attrazione al reddito d’impresa ai sensi del quale tutte le componenti reddituali riferibili ad una società costituiscono il reddito complessivo della medesima, da qualsiasi fonte esse provengano. Ne deriva altresì che la società Alfa, essendo tassata su tali redditi, potrà ammettere in detrazione dall’imposta lorda dovuta le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, secondo quanto previsto dall’art. 165 del TUIR.