La garanzia dei crediti da lavoro “coperti” da solidarietà riguarda gli emolumenti aventi natura retributiva.
Nota a Cass. 12 giugno 2019, n. 15756
Sonia Gioia
Il regime di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi (di cui all’art. 29, D.LGS. n. 276/2003) concerne i crediti aventi natura strettamente retributiva, con esclusione, quindi, delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (orientamento consolidato della Cassazione: v. Cass. nn. 31768/2018; 27678/2018 e 10354/2016).
Ne consegue l’applicazione del regime della solidarietà sia al credito relativo al trattamento di fine rapporto (TFR) che a quello riguardante le mensilità aggiuntive. Tali crediti, infatti, “si pongono in stretta corrispettività con l’espletamento della prestazione lavorativa mentre tale regime è da escludere in relazione all’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti” (Cass. nn. 31768/2018, cit.; 2427/2016).
È quanto afferma la Corte di Cassazione (12 giugno 2019, n. 15756) con riguardo alla responsabilità patrimoniale solidale del committente nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore.
Nel caso di specie, un lavoratore aveva agito in giudizio per l’accertamento del proprio credito, e la conseguente condanna del committente, al pagamento di retribuzioni mensili, TFR, indennità sostitutiva del preavviso, mensilità aggiuntive nonché indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.
La Corte territoriale (App. Aquila n. 73/2014) aveva accolto l’azione del lavoratore, affermando che la locuzione contenuta nell’art. 29, co. 2, del D.LGS. n. 276/2003 – «trattamenti retributivi dovuti» – si riferiva a tutti i crediti scaturenti dal rapporto di lavoro, senza distinguere tra quelli di natura retributiva e quelli di natura indennitaria.