Nell’ipotesi licenziamento collettivo per cessato appalto, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali connesse al progetto di ristrutturazione.
Nota a Cass. 24 giugno 2019, n. 16834
Giuseppe Catanzaro
Qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore purché solo sulla base di oggettive esigenze aziendali ed in relazione al suddetto progetto di ristrutturazione (v. Cass. n. 9711/2011; v. anche Cass. 27 ottobre 2017, n. 25653, annotata in questo sito da K. PUNTILLO, Licenziamento per cessazione dell’appalto e criteri di scelta, secondo la quale non è necessario effettuare una comparazione con tutto il personale aziendale preposto alla stessa attività, anche se le mansioni cui era addetto il dipendente risultino identiche a quelle di altri colleghi).
Questo, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione (24 giugno 2019, n. 16834), la quale ha precisato che, in base all’art. 5, co. 1, L. n. 223/1991, l’individuazione dei dipendenti da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecniche-organizzative del “complesso aziendale”.
Sicché, in caso di licenziamento per fine appalto, la scelta dei lavoratori da licenziare attuata esclusivamente in ragione del loro impiego nel reparto operativo soppresso, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella dei dipendenti addetti ad altri reparti, è illegittima.
Tuttavia, soltanto se il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare necessariamente l’intera azienda, ma può essere effettuata, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva (v. Cass. n. 14612/2006).
Inoltre, è onere del datore: a) provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione di queste esigenze; b) giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata.