Quando l’appalto è attribuito a un consorzio sussiste la responsabilità solidale del committente.
Nota a App. Milano 17 maggio 2019, n. 720
Francesca Albiniano
Il committente è responsabile in solido anche se l’appalto è attribuito a un consorzio poiché, ai fini della responsabilità solidale del committente non rileva che l’affidamento del servizio non sia diretto al datore di lavoro, ma avvenga tramite un consorzio, quando vi siano comunque elementi che facciano presumere l’esistenza di una filiera di appalto e/o di affidamento intraconsortile complessa, che leghi contrattualmente il committente con il datore di lavoro (v., in questo sito, K. PUNTILLO, Filiera di appalto: è responsabilità solidale, nota a Trib. Milano 16 novembre 2018, n. 2928).
Il principio è ribadito da App. Milano 17 maggio 2019, n. 720, il quale specifica che: a) le retribuzioni dovute ai lavoratori vanno parametrate sul ccnl Legacoop-Confcoperative, in quanto soggetti più rappresentativi dell’Unci; b) che la maggiore rappresentatività (a livello nazionale di una categoria) di un’organizzazione sindacale datoriale può essere determinata comparando “il numero di imprese associate, di addetti e di fatturato”.
Come noto, secondo la Corte Costituzionale (n. 254/2017, annotata, in questo sito, da M.N., BETTINI, Contratto di subfornitura e responsabilità solidale), l’art. 29, D.LGS. n. 276/2003 va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando, nell’economia dell’argomentare della Corte, che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo.
L’INL (Circ. n. 6/2018) ha poi affermato che il principio tracciato dalla Corte si applica “anche alle esigenze di tutela già emerse nell’ambito, ad esempio, dei rapporti tra consorzio e società consorziate” poiché in tal caso, viene in rilievo l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una “dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa.