Con riguardo alle omissioni contributive, l’INPS può chiedere, sia alla società appaltatrice che a quella subappaltatrice, il pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni civili correlate, sulla base della loro natura accessoria, finalizzata a rafforzare l’obbligazione contributiva.

Nota a Cass. 29 luglio 2019, n. 20413

 Francesca Albiniano

L’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva porta ad includere, nella responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (29 luglio 2019, n. 20413, in difformità da App. Genova n. 418/2014), la quale rileva che il legislatore, al fine di contrastare l’evasione dei contributi previdenziali, ha introdotto “la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.

In base all’art. 29, D.LGS. n. 276/2003, infatti: “…in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento…”.

La Corte precisa altresì che accogliere la tesi per cui la responsabilità per le sanzioni della predetta condotta omissiva non è inclusa nella suddetta responsabilità solidale significherebbe non considerare la natura accessoria della sanzione, affermata da costante giurisprudenza di legittimità, quale conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento nell’ottica di “rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore” (cfr., fra tante, Cass. nn. 30363/2017 e 14475/2009; sulla funzione essenzialmente risarcitoria, v. Corte Cost. n. 254/ 2014; sull’identità di natura giuridica da cui il medesimo regime prescrizionale, cfr. Cass. n. 4050/2014 e Cass. n. 2620/2012).

In particolare, in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, secondo Cass. S.U. n. 5076/2015: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento dì contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato- pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza dei termine legale per ii pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”.

Omissione contributiva e sanzioni civili
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