Il lavoratore può rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore o di un ad accordo sindacale stipulato da un’organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.
Nota a Cass. 15 luglio 2019, n. 18887
Sonia Gioia
“Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale”.
Questo, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione (15 luglio 2019, n. 18887, in conformità, v. Cass. n. 21209/2016), la quale, muovendo dalla normativa in materia di festività infrasettimanali (L. n. 260/1949, come mod. dalla L. n. 90/1954), afferma che:
a) Il diritto del lavoratore all’astensione dal lavoro durante le festività non può essere posto nel nulla unilateralmente dal datore di lavoro, “potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (in questo senso, Cass. n. 16634/2005 e Cass. n. 4435/2004).
b) La possibilità di rinunciare al periodo di riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592/2015) o ad accordi sindacali stipulati dalle organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482/2016 e Cass. n. 16634/2005, cit.).
c) I contratti collettivi non possono derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore a meno che egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso. Essi, pertanto, non possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, poiché in tal caso inciderebbero sul diritto dei lavoratori – indisponibile da parte del sindacato (Cass. n. 9176/1997) – di astenersi dalla prestazione.
d) Sono escluse integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline normative sulla materia in questione, poiché la legge n. 260/1949 cit., è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose (v. anche Cass. n. 22482/2016, cit.).
e) Tale normativa ha poi esteso le eccezioni alla inderogabilità previste per il riposo infrasettimanale dalla regolamentazione legislativa anteriore (L. n. 370/1934) (sul punto, v. Cass. n. 16592/2015, cit.) alle festività infrasettimanali, salvo che per il “personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private” per il quale è stato statuito l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività (“nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo”) in presenza di esigenze di servizio.