Il lavoro effettivo va inteso come prestazione lavorativa assidua e durevole che richiede una continuità costante di sforzo.
Nel riposo intermedio, invece, il lavoratore ha la disponibilità del tempo anche se costretto a rimanere nella sede di lavoro. Esso non è calcolabile ai fini della determinazione della durata del lavoro.
Diversamente, nella pausa di inattività il lavoratore, pur rimanendo inoperoso, è obbligato a fornire il proprio tempo rendendosi disponibile per ogni richiesta o necessità, in quanto tale tempo rappresenta il risultato atteso dal datore/creditore, quale elemento strategico dell’organizzazione del lavoro. La temporanea inattività è altresì computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro.
S. G.