Il datore di lavoro pubblico può adattare i profili professionali all’organizzazione dell’impresa.
Nota a Cass. 5 agosto 2019, n. 20915
Fabio Iacobone
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. Pertanto, il datore di lavoro pubblico “non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie; ne consegue che è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l’atto di inquadramento in deroga, anche ‘in melius‘, alle disposizioni del contratto collettivo”.
Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (5 agosto 2019, n. 20915; in conformità, v. Cass. n. 23757/2019 e n. 24216/2017, in questo sito con nota di M. BONI, Svolgimento effettivo di mansioni superiori nel pubblico impiego), la quale precisa che:
– nella progressione verticale dell’inquadramento vale sempre la regola del pubblico concorso e, pertanto, non sono ragionevoli norme che contemplino scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti (v. Cass. nn. 195/2010 e 159/2005);
– e che la contrattazione integrativa non può trasporre una figura professionale da un’area all’altra in dispregio delle procedure di selezione.
Ciò, in linea con l’art. 40, co. 3 bis e quiquies, D.LGS. n. 165/2001, secondo il quale: “La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono…”. e (co. 3 quinquies) … Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile…”.