Il distacco non comporta una novazione soggettiva e l’insorgenza di un nuovo rapporto di lavoro con il beneficiario della prestazione, ma solo una modifica nell’esecuzione del rapporto medesimo.
Nota a Cass. 15 luglio 2019, n. 18888
Sonia Gioia
In materia di esternalizzazioni, il distacco di un prestatore si configura quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (c.d. distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30, co. 1, D.LGS. n. 276/2003).
Ciò non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra il dipendente distaccato e il datore di lavoro presso cui viene inviato, ma solo una “dissociazione” tra il soggetto titolare del rapporto di lavoro, che ha assunto il prestatore e che rimane responsabile del suo trattamento economico e normativo (art. 30, co. 2, D.LGS. cit.), e quello che ne utilizza la prestazione, che assume, invece, la titolarità del potere direttivo (Cass. n. 26138/2013; Cass. n. 14314/2013).
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione 15 luglio 2019, n. 18888 (che ha confermato App. Genova n. 505/2017) in relazione al caso di un dipendente che aveva chiesto la costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società presso cui era stato inviato dal proprio datore di lavoro in qualità di addetto alla contabilità del cantiere.
La Corte ha escluso l’insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il dipendente e l’impresa beneficiaria della prestazione lavorativa, ritenendo, invece, integrata l’ipotesi di un distacco, in quanto l’invio del prestatore era finalizzato a soddisfare un interesse del datore di lavoro distaccante e cioè quello di collaborare, in vista di un futuro trasferimento d’azienda, con la società terza.
In particolare, il distacco “comporta un cambio nell’esercizio del potere direttivo – perché il dipendente viene dislocato presso altro datore di lavoro, con contestuale assoggettamento al comando e al controllo di quest’ultimo – ma non incide sulla titolarità del rapporto di lavoro” che resta disciplinato ai fini economici e normativi dalle regole applicabili al datore distaccante.
Nel caso di specie, l’azienda distaccataria, in conformità con il dettato legislativo, si era limitata ad esercitare poteri direttivi funzionali all’esecuzione della prestazione, senza, tuttavia, subentrare nella titolarità del rapporto di lavoro, che rimaneva in capo all’impresa distaccante. Mentre a nulla rilevava, secondo la Cassazione, l’inesistenza di documenti che formalizzassero il distacco, che è una “figura giuridica che non richiede requisiti di forma”.