Ai fini della sicurezza sul lavoro, nell’appalto non esiste una coincidenza fra la figura del proprietario dell’immobile che si avvantaggia dell’opera e quella del committente che la appalta (ad es. moglie del proprietario).
Nota a Cass. Pen. 31 luglio 2019, n.34893
Giuseppe Catanzaro
La sentenza di condanna inflitta dai giudici di merito a due coniugi nell’esecuzione dei lavori per la responsabilità derivante da un infortunio mortale occorso a un operaio dipendente di una impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, è stata riformata dalla Corte di Cassazione (31 luglio 2019, n. 34893; analogamente, v. Cass. n. 10039/2019) che ha assolto la moglie del comproprietario che aveva appaltato l’opera.
In particolare, la Corte d’appello (App. Messina 11 aprile 2018), aveva affermato la responsabilità di quella che era, unitamente al marito, la proprietaria dell’immobile oggetto dei lavori, desumendo il suo ruolo di “committente formale” dal verbale di contravvenzione che l’Ispettorato del lavoro aveva indirizzato sia a lei che al coniuge, appunto in qualità committenti. Nei fatti, tuttavia, era emerso che solo il marito si era occupato dei contratti e dei rapporti con i professionisti e con le imprese.
La Corte ha precisato che:
– il committente nei cantieri temporanei e mobili – che, secondo l’art. 89, co.1, lett b) D.LGS. n. 81/2008, è qualunque “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione…”- , è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio “sia per scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo tuttavia esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica” (v. Cass. n. 5893/2019);
– gli obblighi di sicurezza di cui agli artt. 26 e 90, D.LGS. n. 81/2008, cit., gravano esclusivamente sul committente;
– quest’ultimo, però, va inteso come “colui che ha stipulato il contratto d’opera o di appalto anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni”.
Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, inoltre, l’omessa nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, è stata ritenuta idonea a giustificare, da sola, la responsabilità delle due imprese operanti nel cantiere, in quanto l’evento letale (folgorazione con decesso del prestatore) ha costituito l’esito di un rischio interferenziale connesso alla presenza delle suddette imprese; rischio che la nomina di un coordinatore avrebbe potuto evitare provvedendo a dare un’adeguata informativa e ad adottare le misure di sicurezza.