È licenziabile il lavoratore che, prolungando la pausa pranzo, non adempie alle proprie mansioni.
Nota a Cass. 22 agosto 2019, n. 21628
Kevin Puntillo
La condotta del dipendente che, pur risultando regolarmente in servizio, sceglie di intrattenersi con altri colleghi oltre l’orario consentito, omettendo di svolgere i compiti affidatigli e connaturati alle proprie mansioni, integra un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, tale da legittimare il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione (22 agosto 2019, n. 21628), la quale, in linea con i giudici di merito, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un portalettere che, prolungando la pausa pranzo oltre l’orario previsto in compagnia di altri colleghi, aveva lasciato incustodita la posta assegnatagli (unitamente al mezzo in dotazione) in luogo visibile al pubblico e non aveva consegnato due plichi.
Per il lavoratore, il licenziamento de quo era illegittimo in quanto tale condotta doveva punirsi con la più “lieve” sanzione conservativa espressamente prevista dall’art. 54, co. 4, del ccnl “per il personale non dirigente di Poste Italiane”, che sanziona con “la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni” il dipendente “per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell’adempimento della prestazione di lavoro”.
Per i giudici di legittimità, invece, la Corte territoriale ha correttamente respinto quanto sostenuto dal lavoratore, in quanto il comportamento addebitato era connotato da maggiore gravità poiché: “è stato posto in essere assieme ad altri dipendenti ed è stato notato dalla collettività al punto che risulta anche presentato un esposto contro il malfunzionamento del servizio dagli abitanti della zona interessata da cui poi erano scaturite le indagini; nel corso del tempo spesso a pranzo oltre la pausa concessa il dipendente avrebbe ben potuto completare le ricerche utili a consegnare i plichi rimasti inevasi; egli, solito a intrattenersi presso il ristorante, aveva lasciato in quelle occasioni del tutto incustodito il mezzo aziendale”.
Per tali ragioni, simile condotta costituisce un grave inadempimento degli obblighi contrattuali che gravano sul dipendente «che denota un elemento intenzionale particolarmente intenso (non completo il servizio e vado a pranzo per un lasso di tempo molto ampio, per due giorni consecutivi) e che peraltro hanno comportato necessariamente una falsa attestazione da parte del portalettere che ha “ricaricato” i due plichi non consegnati quando avrebbe avuto tutto il tempo di svolgere adeguate ricerche.».