I medici impiegati in case di cura sono considerati lavoratori subordinati se vengono sottoposti alle direttive del datore di lavoro e sono inseriti in turni lavorativi.
Nota a Cass. 20 settembre 2019, n. 23520
Maria Novella Bettini
Indice primario della subordinazione degli esercenti la professione medica in ospedali privati è la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da valutare in relazione all’intensità della etero-organizzazione delle prestazioni, al fine di stabilire se l’organizzazione del lavoro sia limitata al coordinamento dell’attività del medico con quella dell’impresa, oppure ecceda le esigenze del mero coordinamento, creando una dipendenza diretta e continuativa del professionista nei confronti dell’impresa stessa (v. Cass. nn. 19568/2013 e 14573/2012).
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione 20 settembre 2019, n. 23520, conforme ad App. Roma n. 10348/2014, il quale aveva accolto la domanda di un medico nei confronti di una casa di cura (Figlie di Nostra Signora del Monte Calvario – Ospedale “Cristo Re”), riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti anche se formalmente regolato da una serie di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività di medico ospedaliero.
Secondo la Cassazione, “in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro va verificato mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto”.
In altre parole, qualora non emergano agevolmente gli indici primari della subordinazione, occorre ricercare parametri secondari che indichino il carattere subordinato del rapporto, quali:
a) l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’ospedale;
b) un’organizzazione sanitaria non limitata al coordinamento dell’attività del medico con quella dell’impresa, ma eccedente le esigenze di coordinamento al punto da sottoporlo alla dipendenza diretta e continuativa dall’interesse dell’impresa;
c) l’inserimento in turni di lavoro;
d)la predeterminazione della prestazione da parte di altri sanitari sovraordinati che organizzino i suddetti turni e le sostituzioni;
e) l’assegnazione di mansioni prive di autonomo contenuto professionale (v. Cass. n. 19568/2013, cit.);
f) la firma del foglio di presenza;
g) lo svolgimento delle stesse prestazioni dei medici strutturati (anche in mancanza di reperibilità).