Il prestatore che abbia avuto vari rapporti lavorativi con lo stesso datore di lavoro, se necessario, può essere nuovamente sottoposto al periodo di prova.

Nota a Cass. 12 settembre 2019, n. 22809

Fabio Iacobone

“La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro col medesimo datore e per le stesse mansioni è legittima ove sia dimostrata l’esigenza datoriale di verifica ulteriore del comportamento del lavoratore rilevante ai fini dell’adempimento della prestazione, in relazione a mutamenti che possano essere intervenuti per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute”.

È questo l’indirizzo ormai prevalente della giurisprudenza, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (12 settembre 2019, n. 22809, parz. difforme da App. Bari n. 825/2017) la quale precisa che il patto di prova, tutelando l’interesse di entrambe le parti del rapporto a sperimentarne la convenienza, diviene illegittimo quando la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, “per le specifiche mansioni in virtù di prestazione resa dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo” a favore dello stesso datore di lavoro.

Pertanto, la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo se essa consenta all’imprenditore di verificare “non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute” (v. anche Cass. n. 17371/2015 e n. 15059/2015).

Nella fattispecie, il lavoratore ricorrente, assunto a tempo indeterminato dalle Ferrovie del Gargano s.r.l., dopo aver lavorato, con le medesime mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea) in esecuzione di quattro contratti a tempo determinato e, successivamente, a tempo indeterminato, mentre si trovava alla guida dell’autobus, con passeggeri a bordo, attraversando un passaggio a livello era rimasto tra le due barriere nel frattempo abbassatesi ed era stato costretto, per evitare lo scontro col treno, ad eseguire una retromarcia, urtando il portellone dell’autobus contro una delle barriere, danneggiandola. Di conseguenza, egli era stato licenziato (ai sensi degli artt. 47, 44, n. 2 e  42, n. 16, All. A, R.D. n. 148/1931).

Nello specifico, la Cassazione ha fornito una lettura costituzionalmente orientata, dell’art. 9, All. A, R.D. n. 148/1931 cit., che, nel prevedere che le assunzioni del personale di ruolo siano disposte “di regola” per il servizio di prova, non esclude che, ove la verifica dell’interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto sia già intervenuta con esito positivo per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo, la “ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti sia ammissibile solo se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute”.

Legenda dell’All. A al R.D. n. 148/1931

– L’art. 13 stabilisce la durata del periodo di prova che, per le tranvie e per i servizi di navigazione, non può essere superiore nel complesso ad un anno di effettivo servizio.

– Ai sensi dell’art. 47, “Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 42 a 45 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno. La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l’effettuazione di una formale inchiesta né il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina. Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio”.

– L’art. 37 enumera “Le punizioni che si possono infliggere agli agenti”, che comprendono: la censura, la multa, la sospensione dal servizio, la proroga del termine normale per l’aumento dello stipendio o della paga, la retrocessione e la destituzione.

– Gli artt. da 42 a 45 individuano i casi in cui possono essere irrogate sanzioni disciplinari superiori alla multa.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che la condotta posta in essere dal dipendente integrasse una ipotesi punibile con la sanzione della retrocessione prevista, dall’art. 44, n. 2 del regolamento cit., per chi ha “recato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose”; oppure, comunque, una ipotesi punita con la sospensione di cui all’art. 42, n. 16 del regolamento “per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell’esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell’esercizio”.

 

Ripetizione del patto di prova
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